Cassazione Penale, Ordinanza n. 33374/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di un imputato ritenuto responsabile del reato contestato, sulla base della testimonianza di un soggetto che lo aveva riconosciuto alla guida di un'autovettura nonostante fosse privo di patente perché revocata. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva, con un primo motivo, asserite carenze motivazionali della sentenza impugnata e chiedeva in sostanza un nuovo esame nel merito della vicenda processuale, contestando la valutazione di attendibilità del teste. Con un secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto motivarlo in modo specifico e che non sarebbe stato sufficiente il richiamo ai precedenti penali e all'assenza di elementi positivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte di appello sulla credibilità del teste fosse logica e coerente. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, ha ribadito che dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. non è sufficiente lo stato di incensuratezza e che il giudice può legittimamente negare il beneficio valorizzando i precedenti penali e l'assenza di elementi positivi, senza essere tenuto a una motivazione analitica quando tali elementi manchino. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice sulla cui base l'imputato era stato ritenuto responsabile e condannato in appello; il testo non specifica oltre la fattispecie concreta, limitandosi a richiamare la conferma della condanna.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2008, la concessione delle attenuanti generiche non può fondarsi sul solo stato di incensuratezza e può essere negata in presenza di precedenti penali e assenza di elementi positivi.
Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha inciso sui presupposti per la concessione delle attenuanti generiche.
Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 92/2008, nel quadro della riforma dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo giudizio di merito attraverso la denuncia di generiche carenze motivazionali quando la sentenza impugnata abbia già esaminato le risultanze processuali con argomentazione logica e coerente.
- La censura che si limita a contrapporre al ragionamento del giudice una diversa lettura dell'attendibilità del testimone è inammissibile se mira solo a una rivalutazione del fatto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato legittimamente con il richiamo ai precedenti penali dell'imputato e all'assenza di elementi positivi, senza necessità di una motivazione specifica ulteriore quando non emergano elementi favorevoli.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza non costituisce di per sé elemento sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche; la prospettiva valutativa è invertita e non esiste una presunzione favorevole automatica in capo all'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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