Cassazione Penale, Sentenza n. 29090/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava il rigetto, disposto dal Magistrato di sorveglianza e confermato dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, della domanda di risarcimento per trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU per i periodi di detenzione trascorsi presso il carcere di Lecce (18-31 luglio 2003 e 21 febbraio-31 ottobre 2015). Denunciava, in particolare, la mancanza di acqua calda in cella, l'assenza dell'aeratore in bagno e l'insufficienza del riscaldamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha richiamato il limite di sindacato in cassazione sulle questioni risarcitorie per detenzione (ammissibilità solo per violazione di legge ai sensi degli artt. 35-bis, 35-ter e 69 l. 26/7/1975, n.354) e ha confermato che il giudice di merito ha compiuto una valutazione complessiva e motivata delle condizioni di detenzione a Lecce: l'assenza di acqua calda in cella è stata considerata un "mero disagio" mitigato dalla disponibilità di acqua calda nelle docce; il riscaldamento risultava assicurato in fasce orarie e integrato se necessario; l'areazione dei servizi igienici era garantita da impianto di aspirazione forzata. La Corte ha ritenuto che tali elementi non raggiungessero il livello di gravità richiesto per qualificare il trattamento come inumano o degradante. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi neppure colpa nella proposizione del ricorso (richiamo sentenza Corte Cost. n.186/2000).
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 3
La norma è interpretata secondo la giurisprudenza europea e nazionale come riferimento per valutare se le condizioni detentive superano la soglia della "sofferenza inevitabile" della detenzione: occorre dimostrare un livello di gravità e afflittività tale da costituire trattamento inumano o degradante, non meramente un disagio temporaneo o contenuto.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 35-bis, comma 4-bis; 35-ter; 69, comma 6, lett. b)
Stabilisce i limiti per il ricorso per cassazione nei procedimenti relativi a misure e rimedi in materia di esecuzione penale: il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge e non per censurare la motivazione di merito (valutazione di fatto).
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede l'onere del soccombente nella proposizione del ricorso e la possibile applicazione di sanzioni pecuniarie (versamento a favore della Cassa delle ammende) quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo colpa del ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che, nella fattispecie, non emergono elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò incide sull'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate nella motivazione: Fragapane, Adinolfi, Inserra, Commisso, Vitale)
Linee interpretative richiamate: non è sufficiente la sola dimensione della cella per escludere la violazione dell'art. 3 CEDU; vanno considerate le condizioni complessive (igiene, riscaldamento, aerazione). Allo stesso tempo la soglia di rilevanza richiama l'esistenza di afflizione grave, non semplice disagio o disagi temporanei eliminabili con interventi non immediatamente programmabili.
Massime di principio
- In casi di presunta detenzione inumana/degradante occorre dimostrare elementi fattuali concreti che superino la soglia del "mero disagio": la gravità, la durata e l'intensità della sofferenza sono decisive.
- La valutazione giudiziale deve essere complessiva e sinergica: singoli disagi (assenza di acqua calda in cella, problemi locali di riscaldamento o aerazione) vanno valutati nel contesto delle condizioni generali (accesso alle docce, sistemi di riscaldamento, ventilazione, igiene).
- In Cassazione, per i rimedi risarcitori relativi all'esecuzione penale, il sindacato è limitato: è ammessa la censura per violazione di legge ma non il riesame pieno del fatto o della motivazione non rilevante come questione di diritto.
- Per aumentare le chance di successo, il ricorrente deve fornire prove specifiche e dettagliate (documentazione medica, attestazioni, sopralluoghi, fotografie, referti tecnici) che dimostrino l'esistenza e la persistenza di condizioni afflittive.
- La temporalità è rilevante: disagi di breve durata o sporadici sono meno suscettibili di integrare una violazione dell'art. 3 CEDU rispetto a condizioni prolungate e persistenti.
- L'argomentazione in cassazione deve focalizzarsi sulla violazione di norme giuridiche applicabili e sulla corretta interpretazione di queste norme da parte del giudice di merito, evitando contestazioni generiche o meri appelli alla pietas.
- Quando il giudice di merito fornisce una motivazione lineare che spiega come i disagi siano stati mitigati (es. accesso a docce con acqua calda, riscaldamento funzionante in fasce orarie, impianto di aspirazione), è difficile ottenere l'annullamento in sede di legittimità senza prova di errori di diritto o fatti nuovi decisivi.
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