Cassazione Civile, Ordinanza n. 11101/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia riguarda quattro polizze di assicurazione sulla vita stipulate da una contraente, nelle quali i beneficiari erano indicati come "eredi testamentari e, in mancanza, eredi legittimi". Dopo il decesso della stipulante, l'assicuratore aveva liquidato l'indennizzo in sei quote uguali agli eredi individuati. Una delle beneficiarie ha sostenuto che, trattandosi di designazione degli eredi legittimi, la ripartizione dovesse seguire le regole della successione legittima anche nella quantificazione delle quote, sicché, essendo concorrente con i chiamati per rappresentazione del fratello premorto, le sarebbe spettata la metà dell'indennizzo. La Corte d'appello aveva invece confermato il rigetto della domanda. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1366 e 1920 c.c., assumendo che la clausola beneficiaria dovesse essere interpretata in modo conforme alla volontà della stipulante e alla regola successoria, e richiamando un orientamento giurisprudenziale favorevole alla tesi della ripartizione per quote ereditarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 11421/2021, ha distinto il caso in cui il beneficiario designato premuore al contraente da quello in cui il soggetto indicato come erede era già premorto al momento della stipula. Nel caso concreto, al momento della stipula delle polizze erano in vita sia la ricorrente sia il fratello Diego; quest'ultimo è poi premorto alla stipulante. La Corte ha quindi ritenuto applicabile l'art. 1412, comma 2, c.c. secondo la lettura delle Sezioni Unite: il diritto ai vantaggi dell'assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto si trasmette iure hereditatis e nella medesima misura che sarebbe spettata al de cuius, non per quote uguali. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
richiamato come criterio ermeneutico della clausola di designazione dei beneficiari; la Corte applica però il principio di diritto delle Sezioni Unite sulla designazione generica degli eredi nelle polizze vita.
invocato dalla ricorrente in chiave di interpretazione secondo buona fede della clausola beneficiaria.
norma sulla designazione del beneficiario nel contratto di assicurazione sulla vita; la Corte la legge nel senso che la designazione generica degli eredi individua i creditori della prestazione, ma non impone di ripartire l'indennizzo secondo le quote ereditarie, salvo diversa volontà del contraente.
applicato, per analogia alla fattispecie dell'assicurazione sulla vita per il caso morte, nel senso che se il beneficiario premuore al contraente il diritto ai vantaggi si trasmette ai suoi eredi nella misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.
norma processuale richiamata per la fissazione della trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di una polizza vita serve a individuare i soggetti titolari del diritto alla prestazione al momento della morte del contraente, ma non comporta automaticamente la ripartizione dell'indennizzo secondo le quote della successione ereditaria.
- In difetto di una volontà contraria inequivoca del contraente, gli aventi diritto designati come eredi concorrono alla prestazione assicurativa in quote uguali, salvo che operi la diversa regola del subentro degli eredi del beneficiario premorto.
- Se un beneficiario di assicurazione sulla vita premuore al contraente, il diritto ai vantaggi assicurativi già entrato nel patrimonio del beneficiario si trasmette ai suoi eredi iure hereditatis, nella stessa misura che sarebbe spettata al beneficiario stesso.
- Quando la designazione come beneficiari coincide con la qualità di eredi del contraente e uno dei soggetti indicati è premorto solo dopo la stipula, la sua quota non si accresce automaticamente in favore degli altri beneficiari, ma si trasmette ai suoi eredi secondo la quota che gli sarebbe spettata.
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