Cassazione Civile, Ordinanza n. 34492/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di otto cartelle esattoriali relative a tributi vari intestati al de cuius, deceduto nel 2002, e notificate agli eredi che avevano accettato l’eredità con beneficio d’inventario. I giudici di merito hanno accolto il ricorso ritenendo tardiva la notifica delle cartelle agli eredi, anche in applicazione della disciplina sopravvenuta richiamata dalla contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del DPR 602/1973 e dell’art. 1, comma 5-bis, del D.L. 106/2005 convertito in L. 156/2005. Sosteneva che la seconda notifica delle cartelle agli eredi non fosse un nuovo atto esecutivo, ma una mera prosecuzione dell’attività di riscossione già iniziata con la precedente notifica al de cuius; aggiungeva che la definitività delle prime cartelle, non impugnate dal destinatario originario, impediva di rimetterle in discussione per effetto della successiva reiterazione della notifica. La contribuente resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo dell’Agenzia presupponeva questioni di fatto e di diritto non risultanti trattate nei gradi di merito, in particolare la tempestiva notifica originaria delle cartelle al de cuius e le conseguenze giuridiche di tale notifica. Poiché nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi, e il ricorrente non aveva nemmeno indicato specificamente dove tali questioni fossero state sollevate in appello o in primo grado, la censura è stata ritenuta inammissibile. La Corte ha inoltre precisato che, ove si fosse voluto denunciare un vizio di corrispondenza tra domanda e decisione, avrebbe dovuto essere dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia soccombente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, ma la censura viene poi dichiarata inammissibile per novità della questione proposta.
È richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di riscossione e notificazione delle cartelle esattoriali.
art. 1, comma 5-bis, del D.L. 106/2005 convertito in L. 156/2005
È invocato dall’Agenzia per sostenere l’inapplicabilità della disciplina sopravvenuta alla fattispecie e la tempestività della riscossione.
La Corte rileva che, se la ricorrente intendeva censurare l’omessa pronuncia su questioni dedotte nei precedenti gradi, avrebbe dovuto formulare specifica doglianza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.
- Chi propone ricorso per cassazione ha l’onere di allegare e indicare specificamente in quale atto dei precedenti gradi la questione sia stata dedotta, così da consentire il controllo ex actis sulla sua effettiva trattazione.
- La Corte di cassazione non è giudice del fatto e non può riesaminare autonomamente il merito della controversia sotto la veste di una censura di violazione di legge.
- Se il ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi su una questione ritualmente introdotta, la censura deve essere incardinata sul vizio di cui all’art. 112 c.p.c. e non può essere surrettiziamente proposta come violazione di legge sostanziale.
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