Cassazione Penale, Sentenza n. 36172/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pacifici impugnava la sentenza d'appello che lo aveva dichiarato colpevole di truffa riformando l'assoluzione di primo grado. Il ricorso in Cassazione denunciava: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 124 cod. pen., sostenendo che la querela era tardiva perché la parte offesa aveva indicato di aver avuto conoscenza del reato in luglio/agosto 2019 e la querela era del 22/11/2019; 2) violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 603 c.3-bis c.p.p., perché la Corte d'appello aveva aggravato la posizione (riforma in pejus) senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale e senza nuova assunzione della prova dichiarativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha accertato, sulla base del verbale d'udienza, che la parte offesa aveva indicato in modo dubitativo luglio/agosto 2019 ma più probabilmente agosto 2019; applicando il principio secondo cui, quando il reato è indicato genericamente con il solo mese, per favor rei il fatto si presume commesso il primo giorno del mese, la data utile è stata fatta coincidere con il 1° agosto 2019. Poiché la querela era stata presentata il 22 novembre 2019, era decorso il termine di tre mesi previsto dall'art. 124 c.p., quindi la querela è tardiva. Perciò il reato è stato dichiarato improcedibile per difetto di querela e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio; le statuizioni civili sono revocate.
Norme richiamate
termine di tre mesi per la proposizione della querela decorrente dalla conoscenza del reato
la Corte ha calcolato il termine triennale (tre mesi) a partire dalla data di conoscenza del reato; quando la conoscenza è indicata solo con il mese, si assume, per favor rei, il primo giorno del mese
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
disposizioni sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di riforma in pejus
la questione è stata sollevata dal ricorrente (impedimento a riformare in pejus senza nuova assunzione della prova), ma la Corte ha ritenuto il motivo assorbito alla luce dell'improcedibilità per querela tardiva
art. 6 C.E.D.U.
diritto a un processo equo
invocato dal ricorrente in relazione al diritto alla prova e al divieto di aggravamento senza rinnovazione probatoria; anche questo motivo è stato assorbito dalla decisione sulla querela
Cass. Sez. 6, n. 25302 del 01/04/2021 (Niccolai)
se il reato è contestato genericamente in un determinato mese, per favor rei il fatto deve ritenersi commesso il primo giorno del mese indicato
la Corte ha applicato tale principio per fissare la data di conoscenza del reato al 1° agosto 2019, determinando la tardività della querela
Massime di principio
- Se la conoscenza del reato è indicata in modo generico solo con il mese, per il favor rei si assume che l'evento sia avvenuto il 1° giorno di quel mese ai fini del calcolo dei termini
- La querela deve essere depositata entro tre mesi dalla conoscenza del reato (art. 124 c.p.): decorso il termine, il reato può divenire improcedibile per difetto di querela
- Se la querela è tardiva e il reato è quindi improcedibile, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio e revocare le statuizioni civili connesse
- La riforma in pejus da parte della Corte territoriale richiede attenzione: in genere l'aggravamento senza rinnovazione dell'istruttoria può sollevare profili di illegittimità ai sensi dell'art. 603 c.3-bis e dell'art. 6 CEDU; tuttavia, se sussiste un vizio formale che rende il reato improcedibile, tali profili possono risultare assorbiti
- Per le parti offese e per l'accusa è strategico precisare con chiarezza la data (o la data di conoscenza) del reato nella querela e nel dibattimento; per la difesa è utile contestare tempestivamente la decorrenza del termine di querela
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