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Sentenza

Sentenza del 02/02/2018 n. 2562 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato la legittimità dell’avviso di accertamento e rettifica relativo alla vendita, nel 2001, di terreni alla XXXX S.r.l., con conseguente rideterminazione del valore imponibile e liquidazione di una maggiore INVIM. I sette motivi riguardavano principalmente: la presunta decadenza dell’Amministrazione per tardiva notificazione dell’avviso; l’asserita insufficienza della prova della tempestiva spedizione; la pretesa contraddittorietà della motivazione sul valore iniziale o finale dei terreni; l’inadeguatezza della stima immobiliare; l’omessa considerazione del valore al 31 dicembre 1992, data rilevante ai fini INVIM; e l’erronea valutazione dell’edificabilità dei terreni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, per verificare il rispetto del termine di decadenza dell’Amministrazione, rileva la data di spedizione dell’avviso e non quella di ricezione da parte del contribuente, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati gli altri motivi, perché alcuni miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della stima, riservata al giudice di merito, mentre altri denunciavano eventualmente errori revocatori o vizi motivazionali non dedotti correttamente. Il richiamo al valore iniziale dei terreni è stato considerato un mero refuso, poiché la sentenza aveva concretamente valutato il valore finale al 31 dicembre 1992. La Corte ha confermato inoltre che l’edificabilità può derivare dall’inserimento del terreno nel piano regolatore generale, anche in assenza di piano particolareggiato o di strumenti attuativi già approvati. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.500 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizi della motivazione. La Corte ha ritenuto che diverse censure fossero state inquadrate erroneamente o mirassero a una rivalutazione del merito.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione ratione temporis, la formulazione di un quesito di diritto o di un momento di sintesi per i vizi motivazionali. La mancata formulazione del necessario quesito di fatto ha determinato l’inammissibilità dei motivi quarto e settimo, nonché di parte delle censure quinto e sesto.

  • Art. 395 c.p.c., n. 4

    Disciplina la revocazione per errore di fatto. La Corte ha ritenuto che l’eventuale falsa percezione del contenuto di un documento da parte del giudice di merito dovesse essere fatta valere con il rimedio revocatorio, non mediante ricorso per cassazione.

  • Art. 116 c.p.c.

    Riguarda la valutazione delle prove da parte del giudice. La sua dedotta violazione non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio o della stima economica.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2

    Richiamato in relazione alla giurisdizione e al contenuto della decisione tributaria; la Corte ha escluso che la sentenza fosse affetta da un vizio tale da determinarne la nullità.

  • Art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Disciplinano gli elementi essenziali della sentenza e l’obbligo di motivazione. L’erroneo riferimento al valore iniziale è stato qualificato come mero refuso, non incidente sull’effettiva motivazione relativa al valore finale.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, comma 7

    Richiamato in relazione alla determinazione del valore rilevante ai fini INVIM. La Corte ha confermato la centralità del valore riferibile alla data del 31 dicembre 1992.

  • Principio di scissione degli effetti della notificazione

    "Ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente"

    Quando l’Amministrazione deve rispettare un termine di decadenza per notificare un atto tributario, il termine è salvaguardato se l’atto viene consegnato all’ufficio postale entro la scadenza, anche se il contribuente lo riceve successivamente.

  • Cass. SS.UU. n. 25506/2006 e Cass. n. 12308/2017

    "Il solo inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile"

    Un terreno può essere valutato come edificabile ai fini fiscali anche se mancano un piano particolareggiato o altri strumenti attuativi, quando sia inserito nel piano regolatore generale. L’assenza di strumenti attuativi incide sulla quantificazione del valore, non esclude automaticamente l’edificabilità.

Massime di principio

  • Per contestare la decadenza dell’Amministrazione finanziaria occorre verificare la data di spedizione dell’atto notificato, non soltanto quella in cui il contribuente lo ha ricevuto.
  • In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove, delle perizie o della congruità economica di una stima già esaminata dal giudice di merito.
  • Un errore materiale o un refuso nella parte narrativa della sentenza non determina nullità se la motivazione complessiva consente di comprendere quale sia stato realmente l’oggetto della decisione.
  • La falsa percezione del contenuto di un documento può integrare errore revocatorio e deve essere fatta valere con il rimedio processuale appropriato, non mediante una censura generica in cassazione.
  • Ai fini della valutazione fiscale di un terreno, l’edificabilità può sussistere già per l’inserimento nel piano regolatore generale; la mancanza di piani attuativi può ridurre il valore stimato, ma non esclude automaticamente la natura edificabile.
  • Quando si denuncia un vizio motivazionale soggetto all’art. 366-bis c.p.c., è necessario indicare in modo preciso il fatto controverso, la lacuna motivazionale e il rapporto causale tra tale vizio e l’esito della decisione.

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