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Sentenza

Sentenza del 02/02/2018 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

Riscossione - Cartella di pagamento - Società sottoposta a concordato preventivo - Sanzioni tributarie - Compensi di riscossione - Interessi di mora - Non spettano.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato la richiesta, mediante cartella di pagamento, di sanzioni tributarie, compensi di riscossione e interessi di mora maturati dopo la pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso contenente la domanda di concordato preventivo. La contestazione si fondava sugli effetti protettivi del concordato previsti dagli articoli 161, 168 e 55 della legge fallimentare, applicabili dal momento della pubblicazione della domanda.

La decisione

È stato riconosciuto che, dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di concordato preventivo, non sono dovuti nei confronti della società le sanzioni tributarie, i compensi di riscossione e gli interessi di mora richiesti nella cartella. Tali somme, aventi natura accessoria o sanzionatoria, non possono essere pretese in contrasto con gli effetti della procedura concorsuale e con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.

Norme richiamate

  • Art. 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    domanda di concordato preventivo

    La pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso contenente la domanda di concordato costituisce il momento dal quale si producono gli effetti protettivi previsti dalla procedura.

  • Art. 168 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore

    La tutela concorsuale impedisce iniziative individuali incompatibili con la procedura e impedisce di aggravare la posizione del debitore con oneri accessori collegati alla riscossione coattiva.

  • Art. 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali agli effetti del concorso

    Nel contesto concorsuale, gli interessi non possono continuare a maturare secondo le regole ordinarie nei confronti della massa e del debitore, nei limiti e con gli effetti stabiliti dalla disciplina della procedura.

Massime di principio

  • La pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle Imprese segna, in linea generale, l’inizio degli effetti protettivi della procedura.
  • Dopo tale pubblicazione, la riscossione individuale non può produrre o pretendere automaticamente oneri accessori incompatibili con il concordato, quali interessi di mora, compensi di riscossione e sanzioni tributarie.
  • La cartella può contenere il tributo principale, che deve essere verificato secondo le regole del concorso, ma le componenti accessorie maturate o richieste in violazione degli effetti della procedura possono essere contestate.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare la data di pubblicazione della domanda, la data di maturazione delle somme richieste e la natura specifica di ciascun importo.
  • La regola deve essere applicata tenendo conto della normativa concorsuale vigente e dell’eventuale disciplina speciale tributaria o delle modifiche legislative intervenute dopo la legge fallimentare.

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