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Sentenza

Sentenza del 02/02/2018 n. 18 - Corte Costituzionale

Contenzioso - Rapporto tra processo tributario e altri processi - Contributo unificato - Importo raddoppiato in caso di impugnazione, anche incidentale, dichiarata inammissibile, improcedibile o infondata - ammissibilità - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La CTR di Catanzaro dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost. Nel giudizio tributario erano state dichiarate infondate sia l'impugnazione principale dell'Agenzia delle entrate sia quella incidentale del contribuente. Secondo la CTR, il raddoppio del contributo unificato avrebbe potuto gravare soltanto sul contribuente, poiché l'amministrazione statale beneficia della prenotazione a debito ed è esonerata dal pagamento materiale del contributo. Ciò avrebbe determinato una violazione della parità delle parti. La Corte costituzionale ha tuttavia rilevato che la questione muoveva dall'inespressa premessa che la norma fosse applicabile al processo tributario, senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte costituzionale ha riunito i due giudizi e ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale. Ha osservato che l'art. 13, comma 1-quater, rinvia al comma 1-bis, il quale a sua volta richiama il comma 1, riferito esclusivamente al contributo unificato nel processo civile. Il contributo unificato tributario è invece disciplinato dal comma 6-quater, non richiamato dalla disposizione censurata. Inoltre, non esisteva un orientamento giurisprudenziale consolidato sull'applicabilità della norma al processo tributario e la CTR non aveva spiegato adeguatamente perché dovesse prevalere tale interpretazione. La Corte non ha quindi deciso nel merito la presunta violazione della parità delle parti.

Norme richiamate

  • Art. 111, secondo comma, della Costituzione

    La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità.

    La norma è stata invocata per sostenere che il raddoppio del contributo unificato, quale misura diretta a scoraggiare impugnazioni infondate, dovrebbe gravare in modo paritario sia sul contribuente sia sull'amministrazione pubblica.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    La disposizione prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di impugnazione integralmente respinta, inammissibile o improcedibile, ma la Corte ha evidenziato che il suo ambito applicativo testuale riguarda il processo civile.

  • Art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002

    Il comma 1-quater commisura l'importo aggiuntivo a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis, il quale rinvia al comma 1 e quindi alla disciplina del contributo unificato nel processo civile.

  • Art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002

    La disposizione riguarda il contributo unificato dovuto nel processo civile. Il suo mancato riferimento al contributo previsto per il processo tributario è stato decisivo per la dichiarazione di inammissibilità.

  • Art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    Disciplina il contributo unificato nel processo tributario. Poiché non è richiamato dal comma 1-quater, la Corte ha ritenuto non dimostrata l'applicabilità del raddoppio al giudizio tributario.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2016

    È stata richiamata per confermare che i primi sei commi dell'art. 13, compreso il comma 1-quater, riguardano il processo civile.

Massime di principio

  • Una norma che prevede il raddoppio del contributo unificato, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non può essere applicata estensivamente o analogicamente a un diverso tipo di processo senza una base normativa chiara.
  • Nel processo tributario occorre distinguere la disciplina del contributo unificato prevista dal comma 6-quater da quella del processo civile prevista dai primi commi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
  • Quando si solleva una questione di legittimità costituzionale, il giudice deve motivare in modo puntuale la rilevanza della norma nel giudizio concreto e spiegare perché l'interpretazione che fonda la questione sia preferibile alle alternative interpretative.
  • La dichiarazione di inammissibilità non equivale a una decisione nel merito: in questa pronuncia la Corte non ha stabilito se l'eventuale diversa disciplina applicabile alle amministrazioni pubbliche violi o meno il principio di parità delle parti.
  • In situazioni analoghe, prima di contestare la disparità di trattamento derivante dal raddoppio del contributo unificato, occorre verificare se la norma sia effettivamente applicabile al rito interessato e se esista una disciplina specifica per quel tipo di processo.

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