Sentenza del 02/02/2018 n. 17 - Corte Costituzionale
IMU - Agevolazioni ed esenzioni - Esenzione per i terreni agricoli e per quelli non coltivati ubicati nei comuni -classificati dall'ISTAT totalmente o parzialmente montani - - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Sardegna ha impugnato diverse disposizioni del D.L. n. 4 del 2015 sulla disciplina dell'esenzione IMU per i terreni agricoli montani e parzialmente montani, sostenendo la violazione delle proprie competenze statutarie in materia di agricoltura, finanza locale e autonomia finanziaria, nonché dei principi di ragionevolezza, capacità contributiva, buon andamento, leale collaborazione e tutela dell'autonomia finanziaria degli enti locali. I Comuni ricorrenti nei giudizi davanti al TAR Lazio hanno inoltre contestato l'art. 1, comma 1, lettere a) e b), nella parte in cui rinviava all'elenco ISTAT dei Comuni totalmente o parzialmente montani, ritenendo violato l'art. 23 Cost. sulla riserva relativa di legge, poiché l'individuazione dei presupposti dell'agevolazione sarebbe stata rimessa alla discrezionalità amministrativa.
La decisione
La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e ha dichiarato non fondate tutte le principali questioni sollevate. Ha stabilito che l'IMU e il relativo regime agevolativo rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento tributario statale e che il rinvio all'elenco ISTAT non attribuiva a quest'ultimo alcun potere discrezionale: il legislatore aveva recepito un elenco preesistente, utilizzandolo direttamente per definire l'ambito dell'esenzione. Sono state ritenute non fondate anche le censure relative alla ragionevolezza dei criteri di montanità, all'autonomia finanziaria regionale e comunale, alla copertura finanziaria e alla leale collaborazione. Alcune questioni sono state dichiarate inammissibili per insufficiente motivazione, in particolare quella relativa all'art. 1, comma 1-bis, e all'art. 97 Cost., nonché quelle concernenti l'incidenza dei termini di pagamento sui poteri regionali e comunali. Il regime agevolativo, applicabile agli anni 2014 e 2015, è stato successivamente abrogato a decorrere dal 2016 dalla legge n. 208 del 2015.
Norme richiamate
Prevedeva l'esenzione o la detrazione IMU per terreni agricoli e non coltivati situati in Comuni totalmente o parzialmente montani, nonché meccanismi di compensazione finanziaria per i Comuni.
La disciplina è stata ritenuta costituzionalmente legittima, in quanto riconducibile alla competenza statale sull'ordinamento tributario e corredata da meccanismi temporanei e correttivi di compensazione.
Art. 23 Costituzione
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
La riserva relativa di legge si applica anche alle agevolazioni fiscali. Tuttavia, è rispettata quando la legge individua direttamente i presupposti soggettivi e oggettivi del beneficio, anche mediante il rinvio a un elenco preesistente, senza attribuire all'amministrazione un potere discrezionale di determinazione.
Art. 117, secondo comma, lettera e), Costituzione
Competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.
La disciplina dell'IMU, comprese esenzioni e agevolazioni, rientra nella competenza legislativa esclusiva statale, anche se il gettito è devoluto ai Comuni.
Art. 119 Costituzione
L'autonomia finanziaria degli enti territoriali non garantisce il mantenimento quantitativo delle entrate pregresse. Sono ammesse riduzioni o modifiche delle risorse, purché non rendano impossibile o gravemente pregiudizievole lo svolgimento delle funzioni degli enti.
Art. 44, secondo comma, Costituzione
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
La tutela costituzionale delle zone montane può giustificare una disciplina fiscale differenziata rispetto ad altre aree svantaggiate.
Art. 7, comma 1, lettera h), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate.
Costituisce il precedente normativo dell'esenzione originariamente prevista per l'ICI e poi estesa all'IMU.
Art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 991
Sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine, o caratterizzati da un dislivello non minore di 600 metri, con ulteriori requisiti reddituali.
I criteri altimetrici ed economico-reddituali, pur risalenti, sono stati ritenuti sufficientemente determinati e non manifestamente irragionevoli per delimitare l'ambito dell'agevolazione.
Art. 1, comma 13, lettera c), L. 28 dicembre 2015, n. 208
Ha abrogato, a decorrere dal 2016, il regime di esenzione IMU introdotto dal D.L. n. 4 del 2015.
Massime di principio
- Un'agevolazione fiscale deve essere disciplinata nei suoi elementi essenziali dalla legge; il rinvio a un elenco amministrativo preesistente non viola la riserva di legge se l'amministrazione non dispone di un potere discrezionale di modificare i presupposti del beneficio.
- L'IMU e le relative esenzioni rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, anche quando il gettito è destinato agli enti locali; le Regioni non possono rivendicare una competenza normativa solo in ragione degli effetti finanziari sul territorio.
- Le agevolazioni tributarie sono sottoposte a un controllo costituzionale limitato: la scelta legislativa è censurabile soprattutto in caso di manifesta arbitrarietà, irrazionalità o discriminazione.
- L'autonomia finanziaria degli enti locali non assicura il mantenimento delle stesse entrate storiche, ma richiede che le modifiche non compromettano concretamente l'esercizio delle funzioni fondamentali.
- Quando una riforma fiscale produce possibili squilibri finanziari, la presenza di misure temporanee, sperimentali, compensative e verificabili può essere decisiva per superare il controllo di costituzionalità.
- Il principio di leale collaborazione non impone necessariamente il coinvolgimento delle Regioni nell'attività legislativa statale esclusiva in materia tributaria, né opera quando manca una competenza regionale direttamente incisa.
- Le censure di incostituzionalità devono essere adeguatamente motivate e dimostrare concretamente il pregiudizio lamentato; affermazioni generiche o non supportate possono comportare l'inammissibilità della questione.
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