Sentenza del 02/02/2018 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Riscossione - Intimazione di pagamento - Prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'intimazione di pagamento è stata ritenuta nulla, in quanto notificata oltre il termine prescrizionale di cinque anni decorrente dalla notifica della cartella di pagamento. In assenza di atti interruttivi validamente notificati entro tale periodo, le pretese relative a tributi locali, sanzioni stradali e sanzioni amministrative non possono essere validamente riscosse mediante un'intimazione tardiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'intimazione di pagamento perché notificata oltre cinque anni dopo la notifica della cartella di pagamento richiamata. Poiché l'intimazione riguardava esclusivamente tributi locali, contravvenzioni stradali e sanzioni amministrative, è stato invocato il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.
Norme richiamate
Art. 2948 del codice civile
termine prescrizionale quinquennale
La norma è stata interpretata nel senso che i crediti relativi a tributi locali, contravvenzioni stradali e sanzioni amministrative si prescrivono in cinque anni, salvo validi atti interruttivi notificati nel frattempo.
Massime di principio
- Per tributi locali, multe stradali e sanzioni amministrative occorre verificare il decorso di cinque anni tra la notifica della cartella e l'intimazione di pagamento.
- Il termine può essere interrotto da atti validamente notificati; pertanto è necessario controllare l'intera sequenza degli atti di riscossione e le relative date.
- Se l'intimazione è notificata oltre il termine quinquennale e non risultano atti interruttivi tempestivi, la pretesa può essere contestata per prescrizione.
- La verifica deve distinguere la prescrizione dalla decadenza e considerare la specifica natura del credito, poiché termini e regole possono variare per altre tipologie di entrate.
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