Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27919/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal creditore nei confronti di un atto di trasferimento immobiliare compiuto da un debitore-fideiussore in favore del figlio. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato l'inefficacia dell'atto verso la banca, ritenendo provata la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente tramite presunzioni semplici, valorizzando il vincolo di parentela, il peggioramento economico dichiarato dal debitore nel contesto di una modifica delle condizioni di divorzio, le pregresse difficoltà nel mantenere il figlio, la presenza di quest'ultimo all'udienza in cui fu formalizzato l'accordo traslativo e la contiguità temporale tra tali eventi e l'istanza di fallimento della società garantita. I ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 2727 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe tratto una presunzione da altre presunzioni, invece che da fatti certi; con il secondo hanno dedotto violazione dell'art. 2729 c.c., contestando che gli indizi valorizzati non avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza, e chiedendo in sostanza una rivalutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva posto a base della presunzione fatti storici e circostanze oggettive, non fatti ignoti o congetturali, da cui aveva logicamente inferito la scientia damni. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava solo a una rivalutazione del compendio probatorio e dell'apprezzamento di gravità, precisione e concordanza degli indizi, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione in presenza di motivazione congrua e non apparente. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'inefficacia dell'atto dispositivo verso il creditore presuppone, per gli atti a titolo oneroso, la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo, che può essere desunta anche per presunzioni semplici.

  • art. 2727 c.c.

    La presunzione deve muovere da fatti storici accertati; non vi è violazione della norma quando il giudice inferisce il fatto ignoto da circostanze oggettive e concrete.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e logica.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Ha inserito la previsione richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, la scientia damni del terzo acquirente può essere provata mediante presunzioni semplici fondate su fatti storici e circostanze oggettive già accertate.
  • Non integra il divieto di praesumptio de praesumpto la deduzione del fatto ignoto da una pluralità di indizi concreti, purché la base presuntiva sia costituita da fatti noti e non da ulteriori mere congetture.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito e non può essere rinnovata in cassazione sotto forma di censura di violazione di legge, se la motivazione è congrua e non apparente.
  • In cassazione è inammissibile la doglianza che, pur formalmente riferita agli artt. 2727 e 2729 c.c., si risolva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.