Cassazione Penale, Sentenza n. 35333/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del 15/12/2020 che aveva confermato la condanna per reato continuato di peculato militare aggravato. Il ricorrente ha articolato più motivi: (i) censura per violazione di legge e carenza motivazionale relativo al rigetto di richieste istruttorie (artt. 507 e 603 c.p.p.), sostenendo l'indispensabilità dell'esame del testimone Pecovela; (ii) vizio di motivazione e travisamento delle prove rispetto ai verbali dell'inchiesta amministrativa, deducendo che le sue funzioni erano meramente materiali e che non poteva decidere autonomamente lo scarico/carico del materiale (uso del sistema SILEF e competenza di una commissione per i verbali "fuori uso"/"fuori servizio"); (iii) eccezione sulla carenza dei presupposti oggettivi del reato (art. 215 c.p. mil. pace), sostenendo mancata esclusività della disponibilità dei containers, e che parte dei beni erano già ceduti al demolitore, quindi non più patrimonio pubblico; (iv) mancata acquisizione o mancato esame dibattimentale di verbali di sommarie informazioni rese da Manno e D'Apolito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto i motivi generici e, comunque, infondati: (i) il primo e il quarto motivo sono stati giudicati generici perché non indicano concretamente in quali profili le prove richieste avrebbero inciso sul compendio probatorio; (ii) il secondo motivo è in sostanza una richiesta di rivalutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità; la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto decisivo il rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di parte del materiale, l'accesso ai containers (chiavi in possesso solo di Caserta e Pecovela), e l'essere colto nell'atto di consegnare un pezzo a un civile dietro pagamento, nonché le anomalie nella tracciabilità del materiale; (iii) il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la contemporanea disponibilità delle chiavi da parte di altro soggetto non esclude la fattispecie del peculato se l'imputato ha contribuito all'asportazione e ha reso i beni indisponibili all'Amministrazione; inoltre la questione della sovrapponibilità con beni ceduti al demolitore è stata introdotta tardivamente in Cassazione e non può essere esaminata. Sono state altresì confermate le spese processuali a carico del ricorrente e disposta, in via equitativa, la somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richieste istruttorie dilatorie o generiche che non indicano l'effettiva incidenza sulle risultanze non giustificano l'integrazione probatoria: l'istanza deve specificare come la prova produrrebbe esito diverso.
Regole sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: il ricorrente deve dimostrare la rilevanza e l'indispensabilità delle prove richieste; la Corte ritiene insussistente la genericità delle domande.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Ground di impugnazione per vizio di motivazione/travisamento delle prove: la Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione del giudice del merito non è manifestamente illogica; qui la valutazione del merito è stata ritenuta plausibile.
art. 215 cod. pen. militare (pace)
art. 215 cod. pen. mil. pace
Definizione dei presupposti oggettivi del peculato militare: anche se altri soggetti avevano accesso, l'elemento determinante è l'apporto personale del militare all'asportazione e la perdita della disponibilità per l'Amministrazione.
D.L. 28.10.2020, n.137 art. 23, comma 8 (conv. L. 18.12.2020, n.17)
art. 23, comma 8, D.L. 28.10.2020, n.137, conv. con L. 18.12.2020, n.17
Norma citata con riferimento alla produzione delle conclusioni scritte dal Pubblico Ministero; rilevata la regolarità della procedura.
Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 13/06/2000
Corte Costituzionale, sent. n.186/2000
Richiama principi sul pagamento delle somme a titolo di ammenda e sulla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; qui è stata esclusa la colpa eppure è stata disposta una somma equitativa alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le istanze di integrazione probatoria in Cassazione devono specificare concretamente su quali punti e in quale misura la prova richiesta incide sul compendio probatorio: affermazioni generiche sono inammissibili.
- La Corte di legittimità non riesamina liberamente le prove: se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente, la valutazione di merito viene confermata, salvo gravi vizi motivazionali.
- La disponibilità materiale e il possesso di beni sottratti, unitamente all'essere colti nell'atto di cedere beni e alle anomalie nella tracciabilità documentale, costituiscono elementi forti per integrare il reato di peculato anche se altri avevano accesso a locali o chiavi.
- Eccezioni nuove e documenti prodotti per la prima volta in Cassazione relativi a fatti decisivi non sono ammissibili: le questioni di fatto vanno trattate in primo o secondo grado.
- L'assenza di esclusività nell'accesso a un luogo non esclude automaticamente la responsabilità se il soggetto ha contribuito materialmente all'asportazione e ha posto i beni fuori dalla disponibilità dell'Amministrazione.
- Per ottenere l'ammissione di nuove prove o l'esame di testimoni in sede di legittimità è necessario dimostrare il nesso diretto e decisivo tra quella prova e il risultato del giudizio; mere ipotesi non sono sufficienti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35307/2022 del 22/09/2022
- Sentenza penale · 22 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35308/2022 del 22/09/2022
- Sentenza penale · 22 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35309/2022 del 22/09/2022
- Sentenza penale · 22 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35314/2022 del 22/09/2022
- Sentenza penale · 22 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35315/2022 del 22/09/2022
- Sentenza penale · 22 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35318/2022 del 22/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →