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Ordinanza

Ordinanza n. 4447/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 19 febbraio 2025, aperto alle ore 14:30 e chiuso alle ore 16:40, relativo all'attività di correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-, ad opera della sottocommissione n. 20 istituita presso la Corte d'Appello di -OMISSIS- e 2 costituita in -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 14/30) per l'elaborato del ricorrente, contraddistinto dal n. busta 843; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d'Appello di -OMISSIS-, appresa dal ricorrente a seguito di accesso all'apposita area riservata sul sito internet del Ministero in data 9/4/2025; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202501961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione insufficiente dell'elaborato scritto (14/30) e conseguente non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione forense, sessione 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale della sottocommissione che, nella seduta del 19 febbraio 2025, ha attribuito 14/30 al suo elaborato scritto, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali, conosciuta il 9 aprile 2025. Ha dedotto vizi relativi, tra l’altro, al difetto di motivazione. In un distinto giudizio (R.G. n. 1509/2025) il TAR aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023 e della legge di conversione n. 18/2024, nella parte in cui differiscono anche per la sessione 2024 l’entrata in vigore della disciplina dell’art. 46 della legge n. 247/2012. Poiché la questione costituzionale è rilevante anche per i vizi di motivazione dedotti nel presente ricorso, il TAR ha sottoposto alle parti la prospettata sospensione impropria; il ricorrente ha dichiarato di voler intervenire nel giudizio costituzionale e ha chiesto la sospensione.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito dei motivi di ricorso né le questioni di rito: ha disposto la sospensione impropria del giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata nel giudizio R.G. n. 1509/2025, rilevante anche per la presente controversia. Ha precisato che la prosecuzione è regolata dall’art. 80, comma 1, c.p.a.: la parte interessata dovrà presentare istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa di sospensione, individuato nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione costituzionale. Ogni decisione su rito, merito e spese è impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    deve essere disposta – impregiudicata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese – la sospensione impropria “in senso lato” del presente giudizio, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione indicata, ai sensi degli art. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a.

    Il TAR utilizza l’art. 295 c.p.c., insieme all’art. 79, comma 1, c.p.a., per sospendere impropriamente il giudizio in attesa della decisione costituzionale su una questione rilevante anche nella controversia sospesa.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    deve essere disposta – impregiudicata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese – la sospensione impropria “in senso lato” del presente giudizio, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione indicata, ai sensi degli art. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a.

    La disposizione costituisce, con l’art. 295 c.p.c., il fondamento della sospensione del giudizio amministrativo in attesa della decisione della Corte costituzionale.

  • art. 39 c.p.a.

    in forza del disposto dell'articolo 39 c.p.a., che rinvia al codice di procedura civile solo “per quanto non disciplinato dal presente codice” la disciplina dell’istituto della riassunzione in caso di sospensione del giudizio amministrativo non deve essere ricercata nel rito civile, essendo la stessa espressamente disciplinata dal comma 1 dell’art. 80 c.p.a.

    Il rinvio al codice di procedura civile opera solo in assenza di disciplina nel c.p.a.; pertanto, per la prosecuzione dopo la sospensione del giudizio amministrativo, si applica la specifica disciplina dell’art. 80 c.p.a.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    in applicazione di quanto disposto dal citato art. 80 c.p.a., l’istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione del presente giudizio dovrà essere presentata, a cura della parte interessata, entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, ovvero dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dall’ordinanza di questo T.A.R. n. 3911 del 24 luglio 2026, depositata nel giudizio avente R.G. n. 1509/2025.

    La prosecuzione del giudizio sospeso richiede istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che elimina la causa di sospensione; nel caso, il termine decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione costituzionale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    con l’ordinanza citata, il Tar ha sottoposto la questione della sospensione impropria “in senso lato” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 22 marzo 2024, n. 4) al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

    La prospettata sospensione impropria è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi della disposizione.

  • art. 23 l. n. 87/1953

    ha quindi sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87/1953, previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione dell’incidente di costituzionalità

    Nel distinto giudizio la questione di legittimità costituzionale è stata rimessa alla Corte costituzionale con sospensione del processo incidentale secondo la disciplina indicata.

Massime di principio

  • Quando la decisione resa dalla Corte costituzionale su una questione sollevata in un altro giudizio è rilevante anche per la controversia pendente, il giudice amministrativo può disporre la sospensione impropria del giudizio, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a., dopo aver sottoposto la questione al contraddittorio delle parti.
  • La prosecuzione del giudizio amministrativo sospeso è disciplinata dall’art. 80, comma 1, c.p.a.; il rinvio residuale al codice di procedura civile previsto dall’art. 39 c.p.a. non opera quando il codice del processo amministrativo regola espressamente l’istituto.
  • L’istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione deve essere presentata entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione; quando questa dipende dall’attesa di una pronuncia costituzionale, il termine decorre dalla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionali

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