Cassazione Penale, Ordinanza n. 08483/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale, già affermata in primo grado, per un tentativo di furto aggravato in concorso. La vicenda riguardava la sottrazione, da un negozio, di un giubbotto smanicato e di un paio di scarpe, con previa rimozione della placca antitaccheggio e uso di borse schermate per eludere i sistemi di sorveglianza, fino al fermo causato dall'azionamento dell'allarme alle barriere di uscita. Con l'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza delle aggravanti: sosteneva che non vi fosse violenza sulle cose, poiché la placca antitaccheggio sarebbe stata semplicemente rimossa con un distaccatore rinvenuto nella borsa della coimputata senza riportare danneggiamenti, e che non ricorresse neppure l'aggravante relativa all'uso di mezzi fraudolenti o idonei all'elusione della vigilanza, perché la borsa schermata si era rivelata inidonea a impedire l'attivazione dell'allarme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e che comunque la rimozione della placca antitaccheggio ne avesse mutato la destinazione funzionale, integrando la violenza sulle cose; inoltre, l'aggravante collegata all'uso della borsa schermata non è esclusa dal mancato conseguimento dell'effetto sperato, poiché rileva l'uso di una modalità normalmente idonea a eludere la sorveglianza. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha inoltre precisato che l'inammissibilità preclude il rilievo di un'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Norme richiamate
richiamati come base della contestazione del tentativo di furto commesso in concorso
richiamato per l'aggravante oggetto di contestazione e discussione sul ricorso
richiamato per l'aggravante contestata in relazione all'uso della borsa schermata e alla dedotta elusione della sorveglianza
posta a fondamento della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
richiamata per il principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione eventualmente maturata successivamente alla sentenza impugnata
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o una diversa ricostruzione del materiale probatorio.
- L'aggravante della violenza sulle cose può ritenersi integrata anche quando la condotta consista nella rimozione di un dispositivo funzionale alla custodia del bene, se tale operazione ne altera la destinazione o l'integrità funzionale.
- Ai fini dell'aggravante relativa a mezzi fraudolenti o modalità idonee a eludere la sorveglianza, rileva l'uso della modalità normalmente predisposta allo scopo, non il fatto che, nel caso concreto, l'elusione non sia riuscita.
- La non riuscita del mezzo utilizzato per l'elusione della vigilanza non esclude di per sé l'integrazione dell'aggravante, quando il mezzo sia oggettivamente congegnato per quel fine.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare d'ufficio una prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
- In caso di ricorso inammissibile, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti ritenuti equi dalla Corte.
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