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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38627/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando l'aspecificità del primo motivo, in quanto riferito a un delitto di danneggiamento già definito con assoluzione e quindi non pertinente rispetto alla condanna impugnata per minaccia aggravata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva confermato la decisione del Tribunale di La Spezia, condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione per il delitto di minaccia aggravata. Il primo motivo di ricorso denunciava violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di danneggiamento; la Corte di cassazione ha però rilevato che tale censura era aspecifica, perché investiva profili relativi a un reato di danneggiamento per il quale era già intervenuta assoluzione, e dunque non incideva sulla condanna per minaccia aggravata.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Richiamato indirettamente dalla qualificazione del fatto come delitto di minaccia aggravata; la decisione presuppone la conferma della responsabilità per tale reato.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e pertinente rispetto alla decisione impugnata: censure dirette contro un capo diverso o già definito in senso assolutorio non possono incidere sulla condanna residua.
  • L'inammissibilità del ricorso per aspecificità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando la sentenza impugnata conferma la condanna per un determinato reato, il ricorso che si concentri su un diverso reato non è idoneo a mettere in discussione la statuizione di responsabilità oggetto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona

Testo integrale

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