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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32051/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che entrambi i motivi introducevano censure non previamente dedotte in appello e, quanto alla recidiva, che la motivazione della sentenza impugnata era comunque adeguata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato, con recidiva reiterata. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del tentativo. La Corte ha rilevato che tale questione non era stata previamente dedotta con l'atto di appello e che, pertanto, non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il secondo motivo denunciava violazione di legge e inosservanza di norme processuali in relazione al giudizio di comparazione tra le circostanze, con particolare riferimento alla recidiva. Anche tale censura è stata ritenuta nuova: nell'atto di appello era stata contestata la qualificazione della recidiva come specifica, mentre nel ricorso per cassazione era stata dedotta l'insufficienza della motivazione sulla recidiva. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito, in quanto fondata su un congruo riferimento agli elementi decisivi o rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'imputazione per tentato delitto.

  • art. 624 c.p.

    La disposizione è richiamata quale norma incriminatrice del furto.

  • art. 625, nn. 2) e 7), c.p.

    Le disposizioni sono richiamate per le circostanze aggravanti del furto contestato.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La disposizione è richiamata in relazione alla recidiva reiterata.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte applica la regola per cui non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione censure non proposte con i motivi di appello, a pena di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere proposte per la prima volta censure che non siano state previamente dedotte con i motivi di appello; la violazione di tale preclusione comporta l'inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • La censura formulata in cassazione deve corrispondere sostanzialmente a quella proposta in appello; la contestazione di un profilo della recidiva non consente di introdurre successivamente una diversa doglianza relativa all'insufficienza della motivazione sulla recidiva.
  • L'onere motivazionale del giudice di merito in materia di recidiva è assolto quando la decisione richiama in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
  • La specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello riportato nella sentenza impugnata è necessaria quando il ricorrente deduce che tale riepilogo sia incompleto o non corretto.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiTentativoRecidiva

Testo integrale

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