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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42765/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Puzio, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia il 4/02/2020, impugnava l'ordinanza del 13/06/2024 che aveva rigettato l'appello avverso la decisione della Corte d'appello che aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il difensore denunciava violazione dell'art. 16-octies d.l. n. 8/1991 (conv. L. n.82/1991), sostenendo che la Corte di appello e poi il Tribunale non avevano eseguito i due controlli richiesti dalla norma: (i) verifica negativa dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; (ii) verifica positiva del rispetto degli impegni assunti dal collaboratore (se soggetto a misure di protezione). Si lamentava inoltre la mancata considerazione di pareri favorevoli della D.D.A. e di contraddizioni tra i pareri (D.N.A. favorevole a permessi premio ma contrario alla revoca), nonché l'erronea valutazione della rilevanza dei permessi premio e della fase ancora iniziale della collaborazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione giuridica dell'art. 16-octies ma ha ritenuto che il Tribunale non avesse fondato la decisione sulla mancanza della prova di rescissione dei legami; piuttosto aveva valutato che il percorso collaborativo fosse in uno stadio iniziale e, quindi, insufficiente a garantire la definitiva elisione dei legami con la criminalità organizzata. La Corte ha sottolineato l'insindacabilità, in sede di legittimità, delle valutazioni di merito del giudice cautelare circa lo spessore della collaborazione e la persistenza di esigenze cautelari. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento, a titolo di ammenda, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 16-octies d.l. n. 8/1991 (conv. L. n. 82/1991)

    alla revoca o alla sostituzione può procedersi solo se, nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice che procede, sentiti il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i procuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acquisito elementi dai quali si desuma l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e ha accertato che il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, ha rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12

    La norma preclude la revoca/sostituzione della misura qualora emergano persistenti collegamenti con la criminalità organizzata; non impone onere probatorio all'indagato, ma richiede che il giudice cautelare verifichi l'assenza di elementi che dimostrino l'attualità dei collegamenti e, se del caso, il rispetto degli impegni del collaboratore. Nel caso concreto il giudice ha valutato che la collaborazione era in fase iniziale e che non era possibile escludere legami attuali.

  • art. 16-nonies L. n. 82/1991 (richiamato nella difesa)

    Citata dal difensore per prospettare un diverso parametro interpretativo; il giudice di legittimità non ha ritenuto che vi fosse un'erronea applicazione tale da rendere ammissibile il ricorso di cassazione.

  • art. 30-ter Ordinamento Penitenziario (O.P.)

    Richiamata nella critica difensiva in relazione alla valutazione dei permessi premio e dei benefici, ma la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione sulla revoca della misura cautelare nel caso esaminato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'irrogazione dell'ammenda a carico del ricorrente per il ricorso ritenuto inammissibile, valutando i profili di colpa nell'azione processuale.

Massime di principio

  • La mera qualifica di "collaboratore di giustizia" non determina automaticamente la revoca o la sostituzione di misure cautelari: il giudice deve appurare se la collaborazione dimostri una scelta radicale e la definitiva elisione di legami con la criminalità organizzata.
  • In sede di legittimità (Cassazione) non è possibile rimettere in discussione le valutazioni di fatto del giudice cautelare circa lo "spessore" della collaborazione; il controllo è limitato alla verifica della logica e della congruità della motivazione.
  • I pareri di autorità come il Procuratore Nazionale Antimafia o la Direzione Nazionale Antimafia hanno rilievo significativo nella valutazione cautelare; contraddizioni apparenti tra diversi pareri devono essere affrontate e motivate dal giudice per evitare censure.
  • Nelle impugnazioni riguardanti la revoca di misure cautelari conviene fornire elementi concreti e aggiornati che dimostrino la cessazione dei collegamenti criminali e l'adempimento degli obblighi di protezione/programma del collaboratore.
  • Bisogna distinguere chiaramente le istanze e le valutazioni sui benefici penitenziari (permessi premio, semilibertà, ecc.) dalla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari: i pareri favorevoli per benefici carcerari non valgono automaticamente per la revoca di misure cautelari preventive.

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