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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20363/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato che, in primo grado, era stato condannato per porto ingiustificato di coltello. In appello, la Corte territoriale aveva accolto un concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., a seguito della rinuncia dell'imputato ai residui motivi, escludendo la recidiva e rideterminando la pena in tre mesi di arresto e 500 euro di ammenda. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 4 l. n. 110/1975, sostenendo che il fatto sarebbe stato erroneamente qualificato e che la Corte d'appello avrebbe dovuto riqualificarlo nella fattispecie di cui al comma 3 del medesimo articolo, più aderente alla condotta contestata. La difesa ha anche sostenuto che tale censura sarebbe ammissibile in cassazione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, quando la sentenza d'appello è resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo sulle statuizioni concordate comporta la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità questioni diverse, anche rilevabili d'ufficio, salvo il caso dell'irrogazione di una pena illegale. Poiché la censura investiva la qualificazione giuridica del fatto e non la legalità della pena, essa è stata ritenuta non proponibile. La Corte ha anche rilevato la genericità del motivo e ha richiamato il diverso regime del concordato in appello rispetto al patteggiamento ex art. 444 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 110/1975

    La censura difensiva mirava a una diversa qualificazione del fatto all'interno della disciplina sul porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere; la Corte non entra nel merito perché ritiene preclusa la doglianza in cassazione dopo il concordato in appello.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sui motivi di appello comporta la rinuncia a contestare in cassazione questioni diverse, inclusa la qualificazione giuridica del fatto, salvo l'illegalità della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È il fondamento processuale della declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato solo per il raffronto con il patteggiamento, istituto diverso dal concordato in appello quanto all'ampiezza dell'accordo e alle questioni deducibili in cassazione.

  • art. 448-bis c.p.p.

    Richiamato in chiave comparativa per evidenziare che il regime delle impugnazioni nel patteggiamento è più ampio di quello del concordato in appello.

  • art. 110 c.p.p.

    Non citato.

Massime di principio

  • Nel concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo tra le parti sulla definizione del gravame implica la rinuncia a proporre in cassazione doglianze diverse da quelle compatibili con l'accordo, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio.
  • La qualificazione giuridica del fatto non può essere contestata in cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello, poiché tale profilo resta coperto dall'accordo intervenuto sulle statuizioni impugnate.
  • L'unica eccezione alla preclusione derivante dal concordato in appello riguarda l'illegalità della pena, che la Corte di cassazione deve rilevare anche d'ufficio, purché il ricorso non sia tardivo.
  • Il regime del concordato in appello è distinto da quello del patteggiamento: nel primo l'accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, nel secondo investe anche i termini dell'accusa, con conseguenze differenti sull'ammissibilità delle censure in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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