Sentenza del 01/06/2023 n. 7451 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200000884000 per complessivi euro 103.877,18 relativa a presunti mancati pagamenti di cartelle esattoriali e avvisi di addebito (ritenute IRPEF, IVA, canone RAI anni 2004-2006). Il ricorrente eccepiva la prescrizione/decadenza dei crediti sottesi alle cartelle (anni 2004-2006) e la nullità della comunicazione per mancato perfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento.
La decisione
Il tribunale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto prescritte le pretese relative alle cartelle le cui notifiche risalivano oltre i termini prescrizionali applicabili (tra cui la cartella notificata il 03.03.2011, mentre la comunicazione preventiva era del 05.07.2022). Ha distinto tra capitale (termine decennale ex art. 2946 c.c.) e sanzioni/interessi (termine quinquennale ex art. 20 D.Lgs. n.472/1997), dichiarando la prescrizione quando i termini erano maturati. Sulla controversia relativa al canone RAI ha condiviso l'orientamento che ne applica la prescrizione quinquennale (canone annuale e predeterminato). Inoltre, poiché le amministrazioni resistenti non si sono costituite né hanno comprovato la regolarità delle notifiche degli atti presupposti, il giudice ha rilevato che l'omessa dimostrazione del corretto procedimento notificatorio comporta la nullità dell'atto consequenziale. Conseguentemente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata dichiarata nulla. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
Riferito in sentenza come termine decennale applicabile alle azioni a tutela del credito in linea capitale quando non diversamente previsto.
Richiamato unitamente all'art. 20 D.Lgs. 472/1997 per giustificare l'applicazione del termine quinquennale alle sanzioni e agli interessi; nella decisione è utilizzato per distinguere termini prescrizionali diversi a seconda della natura del credito.
Stabilisce (come richiamato) il termine quinquennale di prescrizione per sanzioni e interessi tributari, applicato dalla corte alle somme accessorie.
art. 19 comma 3 D.Lgs. n. 546/1992
Consente al contribuente di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (es. cartella) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto; la corte ha applicato questo principio per esaminare il difetto di notifica.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (es. Cass. n. 27093/2022; SS.UU. n. 40543; SS.UU. n. 7822/2020; Cass. n. 10012/2021; n.1144/2018)
Richiamate per i principi: distinzione tra termini prescrizionali di capitale e accessori; obbligo per l'amministrazione di provare il corretto perfezionamento delle notifiche; omissione della notifica dell'atto presupposto integra vizio che determina la nullità dell'atto consequenziale.
Massime di principio
- Calcolo della prescrizione: distinti i termini per la linea capitale (decennale ex art. 2946 c.c.) e per sanzioni/interessi (quinquennale ex art. 20 D.Lgs. 472/1997). La decorrenza va valutata dalla data di notifica dell'atto cui si riferisce la pretesa (es. cartella di pagamento).
- Canone RAI: orientamento condiviso nella sentenza considera il canone come tassa annuale predeterminata che si prescrive in cinque anni; tuttavia esistono orientamenti contrari che lo considerano come imposta erariale con termine decennale.
- Onere probatorio sulle notifiche: grava sull'amministrazione dimostrare il corretto perfezionamento della procedura notificatoria; in mancanza di prova il giudice può dichiarare la nullità dell'atto consequenziale.
- Nullità dell'atto consequenziale: l'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che rende nullo l'atto successivo (anche se questo è stato notificato regolarmente); il contribuente può impugnare solo l'atto consequenziale e far valere il vizio dell'atto presupposto ai sensi dell'art.19(3) D.Lgs. 546/1992.
- Strategia difensiva: in casi simili conviene verificare le date di notifica delle cartelle e calcolare i termini prescrizionali, contestare la regolarità delle notifiche e richiedere all'amministrazione la prova del ciclo procedimentale; l'assenza di costituzione dell'amministrazione in giudizio è fortemente favorevole al contribuente.
- Costi processuali: il giudice può compensare le spese di lite per particolari ragioni di merito o complessità della vicenda.
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