Cassazione Penale, Sentenza n. 33596/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 18/03/2021 deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: contestano la corretta applicazione degli artt. 477 e 482 c.p. (riqualificazione del fatto), nonché degli artt. 125 e 533 c.p.p.; lamentano motivazione apparente quanto alla prova del concorso nella contraffazione per Liguori e Candolfi (si sostiene che non sia stata adeguatamente valutata la confessione di Di Matteo), carenza/omessa motivazione rispetto alla confessione di Di Matteo per Fani, e insufficiente motivazione nella determinazione delle pene (pena elevata rispetto al minimo edittale e aumento per recidiva).
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La Corte ritiene che la Corte d'appello abbia correttamente riqualificato le condotte: per Liguori e Candolfi la fattispecie di cui all'art. 497-bis non era applicabile per mancanza di possesso materiale dei documenti, ma la loro partecipazione alla contraffazione è provata da elementi convergenti (fotografie loro apposte sui documenti falsi, pregresse indagini comuni con Fani, presenza di bagagli per quattro persone), e la versione autoaccusatoria di Di Matteo viene logicamente esclusa. Per Fani il possesso di carte con la sua foto integra il reato di cui all'art. 497-bis. La Corte conferma la valutazione sulla recidiva reiterata infraquinquennale e specifica, ritenuta adeguatamente motivata con richiamo ai precedenti gravi, e ritiene corretta la dosimetria della pena: la pena inflitta è compatibile con il quadro normativo e la motivazione sufficiente, giacché, pur discostandosi dal minimo edittale, il trattamento sanzionatorio è sostenuto dalla valutazione complessiva della pericolosità e della capacità a delinquere degli imputati.
Norme richiamate
Il reato richiede il possesso di carta d'identità con la foto del possessore ma con false generalità; il possesso di documento con la propria foto è indice di partecipazione alla contraffazione
Norma applicata nella riqualificazione della condotta per Liguori e Candolfi quale delitto di falsità in documenti
Prevede la riduzione della pena per talune forme di falsità; la Corte ha applicato la riduzione prevista per la riqualificazione
art. 125 e art. 533 disp. att. c.p.p.
Richiamati dai ricorrenti per vizio di motivazione e forma del ricorso; la Corte ha ritenuto le censure articolate e individuabili e quindi non fondate
art. 99 cod. pen., comma 4
Regola gli effetti della recidiva; la Corte ha ritenuto legittimo l'aumento per recidiva reiterata infraquinquennale e specifica
Criteri per la determinazione della pena; la Corte richiede che il giudice tenga conto dei criteri oggettivi e soggettivi e motivi sulla rilevanza della recidiva e sulla quantificazione della pena
art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
Norma che regola la condanna alle spese per ricorsi manifestamente infondati; applicata per condannare i ricorrenti
Massime di principio
- Il possesso materiale di un documento falso con la propria fotografia costituisce forte indice di partecipazione alla contraffazione; la presenza della foto sul documento rende probabile il coinvolgimento del titolare dell'effigie
- L'assenza fisica di un imputato nel luogo di rinvenimento dei documenti non esclude automaticamente la sua partecipazione: elementi convergenti (foto sul documento, rapporti investigativi precedenti, bagagli o altri indizi) possono dimostrare il concorso nella falsificazione
- La confessione autoaccusatoria di terzi può essere indicata come inattendibile se contrastata da elementi probatori coerenti e convergenti; il giudice deve motivare la preferenza probatoria
- Sulla recidiva il giudice di merito deve sempre motivare specificamente la rilevanza ai fini del trattamento sanzionatorio, valutando la natura e il tempo dei precedenti e i parametri dell'art. 133 c.p.; la mera enunciazione dei precedenti senza motivazione sarebbe insufficiente
- Se il giudice infligge una pena al di sotto della media edittale non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata, purché emerga dal complesso argomentativo la valutazione comparativa (adeguatezza della pena, capacità a delinquere, esclusione delle attenuanti), mentre un aumento rispetto al minimo richiede più ampia specificazione dei criteri adottati
- Un ricorso per cassazione deve essere articolato e confrontare concretamente le argomentazioni della sentenza impugnata: motivi vaghi o non confrontativi possono determinare l'inammissibilità
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