Sentenza del 22/12/2016 n. 26725 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di accertamento e liquidazione TARSU per il 2005, relativo a un'area di 50 mq della società, adibita a deposito di rifiuti speciali prodotti in altri locali dello stesso complesso aziendale. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva respinto l'appello del Comune, ritenendo non tassabili le superfici interessate dal ciclo produttivo quando il produttore smaltisce direttamente i rifiuti. Il Comune ha proposto quattro motivi: i primi due denunciavano l'omesso esame della distinzione tra locali di produzione e deposito, nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993; gli altri contestavano la ritenuta mancanza di un valido regolamento comunale sull'assimilazione dei rifiuti e l'interpretazione delle norme TARSU, del regolamento comunale e dell'onere della prova. Il Comune sosteneva inoltre che il deposito fosse tassabile e che l'eventuale smaltimento autonomo non determinasse, di per sé, l'esenzione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per la Liguria, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha chiarito che l'esclusione o riduzione della superficie tassabile per produzione di rifiuti speciali riguarda le aree in cui si svolge effettivamente il processo produttivo; un deposito o magazzino non diventa area produttiva di rifiuti speciali solo perché vi sono raccolti rifiuti generati altrove. L'area di deposito è quindi, in linea di principio, tassabile. Il giudice del rinvio dovrà accertare l'estensione delle superfici tassabili, la natura dei rifiuti e l'eventuale applicabilità di riduzioni secondo il regolamento comunale; dovrà inoltre verificare la prova dello smaltimento in proprio e che il servizio comunale fosse istituito. La Cassazione non ha definito l'importo dovuto, rimettendo gli accertamenti di fatto al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Il Comune lo ha invocato per lamentare l'omesso esame di un motivo d'appello; la Cassazione ha accolto congiuntamente i primi due motivi, ma non ha formulato una distinta interpretazione dell'articolo.
Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993
Com'è noto, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti, come nella specie.
La TARSU ha come presupposto oggettivo l'occupazione o detenzione di locali e aree nelle zone servite, indipendentemente dal titolo, dall'effettivo utilizzo del servizio e, in linea generale, dall'attività svolta. L'esclusione per rifiuti speciali riguarda le superfici che li producono effettivamente; non si estende automaticamente a depositi e magazzini.
Art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993
In virtù del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 64, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria, che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage.
La tassa grava su chi occupa o conduce locali situati in zone in cui il servizio è istituito; non è necessario dimostrare che il singolo utente abbia effettivamente fruito del servizio.
Art. 68, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 507/1993
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), per gli anni 2002-2005, successivamente all'abrogazione della L. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 39, comma 1 e del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 60, alle imprese produttrici di rifiuti derivanti dalla lavorazione del legno si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 68, con le eccezioni previste dai commi 2 e 3 della norma relativamente alle aree, per natura e destinazione, improduttive di rifiuti, ovvero a quelle produttive di rifiuti speciali che potevano godere di una riduzione di imposta quando i produttori fossero stati tenuti allo smaltimento, sicchè, ove, ai sensi del D.Lgs. cit., art. 68, comma 2, lett. e), a mezzo di regolamento comunale sia stata dichiarata l'assimilabilità di detti rifiuti a quelli urbani, il produttore deve essere assoggettato all'imposta, senza che assuma rilievo che egli, volontariamente, provveda a smaltirli in proprio.
Quando un regolamento comunale legittimamente assimila rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, il produttore è assoggettato alla TARSU anche se provvede volontariamente allo smaltimento autonomo. La decisione richiama inoltre le eccezioni per superfici improduttive o produttive di rifiuti speciali nei casi previsti dalla legge.
Art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993
Nel merito della presente controversia, va rilevato come ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, l'esenzione richiesta dalla società contribuente, poteva essere richiesta per le sole superfici in cui si fossero formati rifiuti speciali tossici o nocivi non assimilabili a quelli urbani, fermo restando che il presupposto di applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani è rappresentato dalla detenzione d'immobili, non rilevando a tal fine, nè l'attività in concreto esercitata dal contribuente, che costituisce un mero parametro di commisurazione della tassa, nè il fatto che la parte si avvalga effettivamente del servizio pubblico in questione.
L'esenzione prevista da questa disposizione è circoscritta alle superfici in cui si formano rifiuti speciali tossici o nocivi non assimilabili agli urbani. La mera attività svolta o la scelta di non utilizzare il servizio pubblico non escludono il presupposto impositivo.
Art. 67, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993
L'esonero dalla privativa comunale, previsto appunto in caso di comprovato avviamento al recupero dall'art. 21, comma 7, del decreto Ronchi, determina non già l'esenzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, citato art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto - a consuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2, il quale, nell'approvare il "metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani", può, nella fase transitoria, essere applicato dai comuni anche ai fini della TARSU.
Il comprovato avvio al recupero non comporta automaticamente l'esenzione della superficie: può dare diritto a una riduzione tariffaria da determinare a consuntivo e proporzionare alla quantità effettivamente recuperata.
Art. 5 del Regolamento del Comune di Genova per la gestione dei rifiuti urbani n. 80/2000
La Cassazione ha demandato al giudice del rinvio di applicare il regolamento comunale, la cui legittimità quanto ai criteri di assimilazione era stata documentata dal Comune attraverso l'esito del giudizio amministrativo. Il regolamento rileva per stabilire quali rifiuti speciali siano assimilati agli urbani e quali riduzioni possano spettare.
Art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997
L'esonero dalla privativa comunale, previsto appunto in caso di comprovato avviamento al recupero dall'art. 21, comma 7, del decreto Ronchi, determina non già l'esenzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, citato art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto - a consuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero.
L'avvio documentato dei rifiuti al recupero esonera dalla privativa comunale, ma non dalla TARSU sulla superficie; può invece fondare una riduzione tariffaria proporzionata ai rifiuti effettivamente recuperati.
Art. 49, comma 14, del D.Lgs. n. 22/1997
L'esonero dalla privativa comunale, previsto appunto in caso di comprovato avviamento al recupero dall'art. 21, comma 7, del decreto Ronchi, determina non già l'esenzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, citato art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto - a consuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2, il quale, nell'approvare il "metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani", può, nella fase transitoria, essere applicato dai comuni anche ai fini della TARSU.
La disposizione concorre a fondare il diritto alla riduzione della tariffa quando i rifiuti siano effettivamente avviati al recupero, da calcolare in modo proporzionato e a consuntivo.
Art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999
L'esonero dalla privativa comunale, previsto appunto in caso di comprovato avviamento al recupero dall'art. 21, comma 7, del decreto Ronchi, determina non già l'esenzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, citato art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto - a consuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2, il quale, nell'approvare il "metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani", può, nella fase transitoria, essere applicato dai comuni anche ai fini della TARSU.
Il metodo normalizzato tariffario può essere applicato dai Comuni, nella fase transitoria, anche ai fini della TARSU e supporta la determinazione della riduzione proporzionata all'effettivo recupero.
Il Comune lo ha invocato in relazione all'onere della prova. La Cassazione ha affermato che spetta al contribuente provare le condizioni per ottenere esenzione o riduzione, trattandosi di eccezioni alla regola generale della tassazione; non ha tuttavia formulato una distinta interpretazione dell'articolo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale indicata per i motivi di ricorso fondati sulla violazione o falsa applicazione di legge; i motivi del Comune sono stati accolti e la sentenza impugnata cassata.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato nel testo in relazione alla produzione documentale delle decisioni amministrative; non viene enunciato un autonomo principio interpretativo.
È richiamato nel testo in relazione alla produzione documentale delle decisioni amministrative; non viene enunciato un autonomo principio interpretativo.
Massime di principio
- Per la TARSU, la regola è la tassabilità dei locali e delle aree occupati o detenuti nelle zone in cui il servizio è istituito, anche se il contribuente non lo utilizza concretamente.
- L'esclusione o la riduzione per rifiuti speciali va riferita alle superfici in cui quei rifiuti si formano effettivamente nel processo produttivo; non si estende automaticamente a depositi, magazzini, uffici o servizi solo perché collegati all'attività produttiva.
- Se i rifiuti speciali non pericolosi sono assimilati agli urbani da un regolamento comunale valido, la loro produzione non comporta automaticamente l'esenzione, neppure quando il produttore li smaltisce autonomamente.
- L'avvio comprovato dei rifiuti al recupero può fondare una riduzione tariffaria proporzionata alla quantità effettivamente recuperata, ma non equivale di per sé all'esenzione della superficie.
- Il contribuente che invoca esenzione o riduzione deve provare i relativi presupposti, inclusi la natura e la localizzazione dei rifiuti e, ove rilevante, il loro smaltimento o recupero; la classificazione concreta delle superfici è rimessa al giudice di merito.
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