Cassazione Penale, Sentenza n. 18413/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) contestazione dell'estinzione della pena per decorso del tempo ai sensi dell'art.172 cod. pen.; 2) censura sulla rideterminazione della pena, con richiesta di riconsiderare attenuanti generiche o altri benefici; 3) mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato contestato e altri reati commessi nello stesso periodo; 4) omissione di valutazione delle conclusioni della Procura Generale che chiedeva la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché, ai sensi dell'art.172, comma 4, il termine per l'estinzione decorre dal giorno in cui la condanna diviene irrevocabile; la rimessione in termini per impugnare ha "riaperto" i termini e travolto il precedente giudicato, quindi il termine estintivo incomincia solo dopo l'esaurimento dei giudizi di impugnazione. Il secondo motivo è stato considerato geneticamente inammissibile perché non dedotto in appello (art.606 c.3 c.p.p.) ed è anche generico: la Corte ha motivato la dosimetria della pena richiamando lo "stile di vita delinquenziale" e i numerosi precedenti della ricorrente, oltre alla determinazione dei minimi assoluti di legge. Il terzo motivo è stato respinto come generico; la Corte ha ricordato che il riconoscimento della continuazione è questione di fatto e grava sull'istante l'onere di allegare indicatori concreti di un progetto criminoso unitario, onere non assolto. Il quarto motivo è stato giudicato infondato perché, a seguito della restituzione in termini (art.175 c.p.p.), il tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione dell'ordinanza di rimessione non si computa ai fini della prescrizione; di conseguenza il reato non è prescritto. Infine la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 495, comma 3, n. 2, cod. pen.
Norma che individua il reato contestato alla ricorrente; la sentenza si limita a richiamarne la fattispecie come oggetto della condanna.
Ai sensi dell'art. 172, comma 4, cod. pen., il termine previsto per l'estinzione delle pene decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile
La Corte interpreta che, se è stata concessa la rimessione in termini per impugnare, la precedente condanna contumaciale non è più irrevocabile e il termine per l'estinzione della pena comincia a decorrere solo dopo l'esaurimento dei giudizi di impugnazione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Principio procedurale secondo cui i motivi nuovi o non dedotti in appello risultano inammissibili in cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla mancata concessione di circostanze attenuanti poiché non sollevata in appello.
Rinvio alla disciplina del reato continuato nella fase esecutiva; la Corte richiama i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione (indicatori concreti di progetto unitario).
"in caso di concessione della restituzione nel termine ai sensi del comma 2 'non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale [...] e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione'"
La Corte applica il comma 8 (richiamato nella motivazione) per escludere il computo del periodo tra notifica della sentenza contumaciale e comunicazione della rimessione ai fini della prescrizione, con conseguente sospensione della decorrenza del termine prescrizionale.
Norma che prevede l'addebito delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente anche al pagamento per la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La decorrenza del termine per l'estinzione della pena (art.172 c.p.) inizia solo quando la condanna è irrevocabile; se l'imputato è rimesso in termini e impugna, il precedente giudicato è travolto e il termine estintivo ricomincerà dopo l'esaurimento dei gradi di impugnazione.
- Le censure sulla dosimetria della pena e sul riconoscimento di circostanze attenuanti sono inammissibili in cassazione se non sono state dedotte nei motivi di appello (art.606 c.p.p.); inoltre la Corte richiede censure specifiche e confronti puntuali con la motivazione impugnata.
- Il riconoscimento della continuazione è una valutazione di fatto che richiede l'allegazione di indicatori concreti di un progetto criminoso unitario (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità); il mero riferimento alla contiguità cronologica o all'abitualità delinquenziale è insufficiente.
- In caso di sentenza contumaciale, se successivamente viene concessa la rimessione in termini per impugnare, il periodo intercorso tra la notifica della sentenza contumaciale e la notifica dell'ordinanza di rimessione non si computa ai fini della prescrizione (effetto di "congelamento").
- Ricorsi generici o che non rispettano il perimetro motivazionale del giudizio di merito rischiano l'inammissibilità e l'addebito delle spese e di somme per ammende; l'onere di allegazione grava sull'istante che propone l'eccezione in sede esecutiva o di cognizione.
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