Cassazione Penale, Sentenza n. 21088/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro censure principali: 1) nullità della sentenza di appello per violazione del principio di specialità dell'estradizione (art. 14 Convenzione europea di estradizione), con la tesi che il procedimento riguarda fatti diversi da quelli per cui era stata concessa l'estradizione e che l'imputato non avrebbe validamente rinunciato al principio di specialità rispetto al reato in esame; 2) vizio per omissione della declaratoria di prescrizione del reato di estorsione aggravata (calcolo del termine estinto nel 2020 rispetto alla data del fatto del 1995); 3) violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 cod. pen.), ritenendo contraddittoria la motivazione della Corte di appello; 4) violazione e vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante della dissociazione/collaborazione (art. 416-bis.1, comma 3 cod. pen.), peraltro richiamando pregresse sentenze che avrebbero riconosciuto l'attendibilità della collaborazione del La Torre in altre vicende.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è aspecifico e manifestamente infondato perché la Corte di appello ha documentato l'estensione dell'estradizione da parte delle autorità dei Paesi Bassi, rendendo operativa la procedibilità per il reato in esame; l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata in quanto la Corte ha correttamente calcolato il termine più favorevole (anni trenta) tenendo conto delle aggravanti e dei raddoppi previsti; il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato in relazione alla gravità del fatto e al comportamento processuale del ricorrente (ammissione iniziale poi ritrattata); l'attenuante per dissociazione/collaborazione non è applicabile per fatti diversi da quelli oggetto del processo e, inoltre, la collaborazione nel presente procedimento non è risultata decisiva né concreta. Conclusivamente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Convenzione europea di estradizione, art. 14 (principio di specialità)
Il principio di specialità impedisce di perseguire l'estradato per fatti anteriori alla consegna diversi da quelli che ne hanno determinato l'estradizione, salvo estensione formale dell'estradizione o consenso dell'estradato; l'estensione dell'estradizione, adeguatamente documentata, rende procedibile l'azione penale.
Art. 721, comma 5, lett. a) c.p.p.
Richiamato in relazione al principio di specialità: l'estensione dell'estradizione renderebbe non operativo il principio di specialità ai fini della procedibilità.
Art. 22 Convenzione europea di estradizione
Indica che osservazioni sulla legittimità della domanda di estradizione sono da proponersi davanti alle autorità dello Stato richiesto; la forma e la legittimità della richiesta sono regolate dalla legge dello Stato richiesto.
Art. 629 e art. 628 c.p. (estorsione e aggravanti), art. 110, art. 61 n.7 c.p.
Testi applicati al caso per definire la fattispecie e le aggravanti utili al calcolo della pena e, conseguentemente, del termine di prescrizione.
Art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla legge n.203/1991)
Aggravante ad effetto speciale che aumenta la pena e incide sul calcolo del termine di prescrizione.
Modifica della disciplina della prescrizione: la Corte considera il termine ordinario più favorevole al ricorrente ma, nel caso concreto, conferma il computo della prescrizione in anni trenta a causa delle aggravanti e degli effetti di raddoppio.
Art. 157 c.p. (calcolo della prescrizione)
Norma richiamata per spiegare il calcolo del termine di prescrizione sulla base della pena edittale risultante dalle aggravanti e aumenti applicati.
Art. 133 c.p. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte conferma che il diniego delle attenuanti generiche è motivato adeguatamente sulla base della gravità del fatto e del comportamento processuale, e non è necessario menzionare ogni elemento favorevole ritenuto irrilevante.
Art. 416-bis.1, comma 3 c.p. (dissociazione / collaborazione)
L'applicazione dell'attenuante della dissociazione va valutata esclusivamente con riferimento ai fatti oggetto del processo e richiede che l'apporto dichiarativo sia concreto e decisivo; le collaborazioni rese in altri procedimenti non sono automaticamente rilevanti.
Art. 720 c.p.p. (richiesta di estradizione e competenze)
Sottolinea che la domanda di estradizione è atto statale di natura amministrativa (di regola del Ministro della Giustizia) e che il procedimento amministrativo relativo all'estradizione è regolato dalla legge dello Stato richiesto.
Massime di principio
- Il principio di specialità dell'estradizione impedisce di procedere per reati anteriori alla consegna diversi da quelli per cui è stata concessa l'estradizione, salvo che lo Stato richiedente abbia formalmente esteso l'estradizione o l'estradato abbia validamente rinunciato: la prova documentale dell'estensione è decisiva per la procedibilità.
- Le questioni attinenti alla regolarità e all'estensione della richiesta di estradizione sono regolate dalla legge dello Stato richiesto e vanno contestate davanti alle relative autorità; la Cassazione valuta la presenza di documentazione probante sull'estensione.
- Il calcolo della prescrizione si esegue sulla base della disciplina applicabile al tempo del fatto e tenendo conto delle aggravanti e dei relativi aumenti/raddoppi: eccezioni di prescrizione devono confrontarsi con tale calcolo e con gli atti interruttivi.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione, ma non l'analisi di ogni singolo elemento favorevole: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi per il proprio convincimento.
- L'attenuante per dissociazione/collaborazione ai reati di criminalità organizzata rileva solo rispetto ai fatti oggetto del processo; il contributo dichiarativo deve essere concreto e decisivo nel procedimento specifico per essere considerato.
- I motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e fondati su errori di diritto o di motivazione chiaramente individuati; censure generiche o ripetitive, o non confrontate con gli elementi documentali prodotti, sono dichiarate inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21063/2022 del 31/05/2022
- Sentenza penale · 31 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21065/2022 del 31/05/2022
- Sentenza penale · 31 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21069/2022 del 31/05/2022
- Sentenza penale · 31 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21070/2022 del 31/05/2022
- Sentenza penale · 31 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21073/2022 del 31/05/2022
- Sentenza penale · 31 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21075/2022 del 31/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →