Cassazione Penale, Ordinanza n. 19283/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva applicato la pena richiesta ex artt. 444 ss. c.p.p. in relazione a reati in materia di stupefacenti. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla congruità della pena determinata dalle parti e recepita dal giudice. La Corte ha rilevato che tale censura è estranea ai motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento e che non erano prospettati profili di illegalità della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè questioni relative alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorso riguardava la sola congruità della pena, senza denunciare illegalità, è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
stabilisce i soli motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento
consente la dichiarazione di inammissibilità senza formalità nei casi previsti
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
norma che ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, con la riforma, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice per le condotte di cessione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti
richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La deduzione della sola incongruità della pena, senza allegazione di illegalità della stessa, non integra un motivo di ricorso ammissibile contro il patteggiamento.
- Quando il ricorso è inammissibile per la natura del motivo dedotto, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nei procedimenti definiti con patteggiamento, la censura sulla pena è scrutinabile in cassazione solo se si denuncia l'illegalità del trattamento sanzionatorio o una delle altre specifiche violazioni previste dalla legge.
Come è indicizzato
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