Cassazione Penale, Sentenza n. 40092/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale del Riesame di Avellino aveva accolto l'istanza di Annamaria Cilio disponendo la restituzione dei beni sequestrati relativi alla società Mivida srls, ritenendo applicabile l'art. 318 d.lgs. n.14/2019 (prevalenza della procedura di liquidazione giudiziale sul sequestro preventivo). L'accusa provvisoria contestava che Massimo e Annamaria Cilio avessero trasferito di fatto l'azienda della Manna s.a.s. (in liquidazione giudiziale) alla Mivida srls, privando la procedura di cespiti attivi (delitto di cui all'art. 322, comma 1, lett. a), d.lgs. 14/2019). Il Procuratore impugnava l'ordinanza per erronea applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che l'art. 318 opera solo con riferimento ai beni che fanno effettivamente parte dell'attivo della procedura (art. 142 c.c.i.i.) e che la restituzione può essere chiesta esclusivamente dal curatore; inoltre i beni restituiti non risultavano ricompresi nell'inventario della procedura di liquidazione giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato. Ha affermato che l'art. 318 c.c.i.i. va interpretato congiuntamente all'art. 142 c.c.i.i.: la prevalenza della procedura concorsuale sul sequestro preventivo riguarda soltanto i beni nella disponibilità del debitore alla data di apertura della liquidazione giudiziale o acquisiti durante la procedura. Ha inoltre rilevato che solo il curatore può proporre l'istanza di restituzione ai sensi dell'art. 318, e che il Tribunale del Riesame ha errato disponendo la restituzione in favore della legale rappresentante della Mivida (Annamaria Cilio), soggetto non legittimato. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino.
Norme richiamate
art. 318 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.c.i.i.)
1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituiscano reato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. 2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore. 3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all'autorità giudiziaria che aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonché l'elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate all'articolo 146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura.
La norma sancisce la prevalenza della procedura di liquidazione sul sequestro preventivo solo con riguardo ai beni che rientrano nell'attivo della procedura; la restituzione prevista dal comma 2 può essere disposta solo a richiesta del curatore.
art. 142 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.c.i.i.)
Definisce i beni che compongono l'attivo della liquidazione giudiziale: quelli nella disponibilità del debitore all'apertura della procedura e quelli pervenuti durante la procedura; contiene anche la previsione sulla possibile rinuncia del curatore all'acquisizione di beni antieconomici (comma 3). L'art. 318 va coordinato con questa disposizione.
art. 146 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.c.i.i.)
Elenca i beni esclusi dalla liquidazione giudiziale (es. beni strettamente personali) e dunque non protetti dalla regola di prevalenza della procedura concorsuale sul sequestro preventivo.
Norma procedurale che disciplina il sequestro preventivo; l'art. 318 richiama il sequestro ex art. 321, ma ne limita gli effetti in relazione ai soli beni ricadenti nell'attivo della liquidazione giudiziale.
Previsione normativa che elenca i motivi di ricorso per cassazione; il Procuratore ha invocato le lettere relative a erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, riconosciute fondate dalla Corte.
art. 322, comma 1, lett. a), d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (c.c.i.i.)
Norma che disciplina il reato contestato (nell'ambito della vicenda, la presunta distrazione o cessione di fatto dell'azienda in stato di insolvenza). Nel caso concreto ha costituito il fondamento della misura di sequestro originaria.
Massime di principio
- L'art. 318 c.c.i.i. tutela la procedura di liquidazione giudiziale rispetto al sequestro penale soltanto con riferimento ai beni che formano effettivamente l'attivo della procedura (secondo l'art. 142): beni nella disponibilità del debitore alla data di apertura o acquisiti durante la procedura.
- La richiesta di revoca del sequestro e di restituzione dei beni ai sensi dell'art. 318 può essere proposta esclusivamente dal curatore della procedura di liquidazione giudiziale, non da terzi (es. cessionari o loro rappresentanti).
- Se i beni sono stati sottratti all'impresa con trasferimenti anteriori all'apertura della liquidazione e non risultano nell'attivo/inventario, non si applica la disciplina di prevalenza dell'art. 318: il sequestro penale può rimanere operativo e la restituzione a terzi non è automatica.
- In caso di trasferimenti sospetti anteriori alla liquidazione, il curatore può adottare azioni civili recuperatorie per reintegrare l'attivo; la valutazione sulla acquisizione (o rinuncia) dei beni compete al curatore e al comitato dei creditori (art. 142, comma 3).
- Per il pubblico ministero: prima di richiedere o concedere restituzioni occorre verificare l'effettiva appartenenza dei beni all'attivo della procedura e consultare il curatore; per il giudice del riesame: coordinare sempre art. 318 con art. 142 e valutare la legittimazione del soggetto che richiede la restituzione.
- Per la difesa del terzo cessionario: se si contesta l'appartenenza dei beni all'attivo, è necessario documentare l'acquisto anteriore e la buona fede, ma la legittimazione a chiedere restituzioni ai sensi di art. 318 resta comunque del curatore.
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