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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22136/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha ammesso l'imputato alla messa alla prova e ha fissato in 240 giorni (480 ore) il lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 168-bis c.p. e agli artt. 464 e 464-quater c.p.p.: il GIP avrebbe parametrato automaticamente la durata del lavoro di pubblica utilità alla sanzione indicata nel decreto penale di condanna (provvedimento emesso inaudita altera parte e poi oggetto di opposizione), senza adeguata motivazione e in presenza dell'inapplicabilità di tale parametro essendo il decreto destinato a essere revocato; mancata considerazione dell'eventuale programma di trattamento UEPE e insufficiente valutazione dei parametri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Como per nuovo esame. Il Collegio ha affermato il principio secondo cui, se la durata del lavoro di pubblica utilità non risulta fissata nel programma di trattamento redatto dall'UEPE, il giudice non può determinarla limitandosi a un generico richiamo ai parametri di cui all'art. 133 c.p. in correlazione automatica con la pena indicata in altri atti (ad es. decreto penale opposto); è richiesto un specifico e motivato apprezzamento che colleghi la misura scelta alla gravità concreta del fatto e alla personalità dell'imputato, assicurando adeguatezza e proporzionalità della durata del lavoro di pubblica utilità

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    I parametri di adeguamento della sanzione (gravità del fatto, colpevolezza, finalità di rieducazione, ecc.) devono guidare la determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità; il giudice deve motivare come tali parametri sono stati applicati alla specifica vicenda

  • art. 168-bis cod. pen.

    di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, ... la durata giornaliera non può superare le otto ore

    La prestazione di lavoro di pubblica utilità costituisce l'elemento afflittivo essenziale della messa alla prova; la sua durata deve rispettare limiti minimi e massimi giornalieri e deve essere compatibile con esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    il programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ... le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici ... nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità

    Il programma di trattamento predisposto dall'UEPE e accettato dall'imputato costituisce riferimento primario: se indica la durata, il giudice può limitarsi a verificarne la congruità; se non la indica, il giudice ha un onere motivazionale più pregnante

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    La sospensione con messa alla prova deve essere disposta quando il giudice, in base ai parametri dell'art. 133 c.p., reputa idoneo il programma di trattamento; il richiamo ai parametri di cui all'art. 133 è esplicitamente previsto per l'idoneità del programma

  • art. 464, comma terzo, cod. proc. pen.

    Il decreto penale di condanna emesso inaudita altera parte è suscettibile di revoca a seguito di opposizione; pertanto non può costituire parametro automatico e vincolante per la determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità

  • art. 464-quater, comma 5 cod. proc. pen.

    a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria

    La durata massima della sospensione del procedimento con messa alla prova si ricava indirettamente da questa disposizione e pone un limite massimo al periodo cui la durata del lavoro di pubblica utilità è connessa

  • art. 464-septies cod. proc. pen.

    tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite

    Al termine della messa alla prova il giudice valuta l'esito considerando il comportamento e il rispetto delle prescrizioni (compreso il lavoro di pubblica utilità); quindi la durata assegnata deve poter essere valutata alla luce degli obblighi effettivamente adempiuti

Massime di principio

  • La determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità nella messa alla prova richiede una motivazione specifica che colleghi la misura scelta ai parametri di cui all'art. 133 c.p. (gravità del fatto, colpevolezza, finalità rieducativa, circostanze soggettive)
  • Se il programma di trattamento redatto dall'UEPE indica la durata, il giudice verifica la congruità e può limitarvisi; se il programma non indica la durata, il giudice deve motivare in modo più pregnante la scelta della durata
  • Non è ammesso un aggancio automatico e generico alla sanzione indicata in altri atti (es. decreto penale di condanna), specie se tale atto è provvisorio o oggetto di opposizione: il decreto penale inaudita altera parte non può sostituire una valutazione individualizzata
  • La durata del lavoro di pubblica utilità deve essere proporzionata e adeguata, tenendo conto anche delle esigenze lavorative, di studio, familiari e di salute dell'imputato e dei limiti giornalieri previsti
  • In caso di carenza motivazionale il provvedimento è annullabile e il giudice di merito dovrà riesaminare la determinazione della durata in conformità ai parametri normativi e alla giurisprudenza di legittimità

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