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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22923/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Plebani contro la condanna per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) come promotrice, contestando: insufficiente prova di uno stabile vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso; carenza della prova del dolo specifico; errata attribuzione del ruolo di promotrice/capo; e vizio nelle statuizioni civili e nella legittimazione degli eredi parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva a sua volta confermato la sentenza del Tribunale di Novara. Restano dunque confermate: la responsabilità penale di Plebani per associazione per delinquere con ruolo di promotrice, la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili (nei termini indicati in sede di merito) e la rideterminazione della pena effettuata in appello. La Cassazione ha ritenuto che le contestazioni sollevate siano questioni di merito non rivedibili in sede di legittimità, attestate da congruenti emergenze istruttorie (coordinamento di dichiarazioni testimoniali e documentazione). A carico della ricorrente è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    La Corte ha ritenuto provata l'esistenza di un vincolo stabile e di un programma criminoso indeterminato finalizzato a violare la normativa sulle ore massime di guida, anche attraverso l'uso organizzato di cooperative e l'uso di prassi illecite sistematiche; pertanto l'elemento soggettivo e la struttura associativa sono stati ritenuti sussistenti.

  • art. 437 cod. pen. (delitti-scopo indicati nel provvedimento)

    I delitti-scopo richiamati consistono nell'alterazione dei dispositivi di sicurezza (cronotachigrafi) e nella falsificazione delle attestazioni sul riposo e sull'uso dei mezzi, condotte ritenute funzionali al perseguimento del programma criminoso dell'associazione.

  • art. 610 e art. 611 cod. pen. (riqualificazioni menzionate)

    Il Tribunale aveva riqualificato alcune condotte in fattispecie previste da tali articoli e, per talune, aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione; la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondate le censure relative a tali riqualificazioni, trattandosi di valutazioni di merito.

  • art. 533 cod. proc. pen. (regola di giudizio in dibattimento)

    La Cassazione ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto: le questioni di merito vanno sindacate solo in presenza di motivazioni manifestamente illogiche o scollegate dalla regola di giudizio; nel caso non sussistono tali vizi.

  • art. 616 cod. proc. pen. (sanzione per ricorso inammissibile)

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, ritenuta congrua in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • L'esistenza di un'associazione per delinquere può essere riconosciuta anche all'interno di strutture societarie lecite quando esista un deviazione funzionale e programmata delle attività aziendali a scopi illeciti; non è necessaria una separazione formale totale tra ente legittimo e 'ente criminale'.
  • Per configurare il reato associativo è decisiva la prova di un vincolo stabile e di un programma criminoso indeterminato; episodi isolati o sporadici difficilmente bastano se non inseriti in un quadro organizzato e ripetuto.
  • La valutazione della responsabilità individuale (ruolo di promotore, capo, o esecutore) si fonda sull'insieme delle risultanze probatorie, con particolare rilievo per dichiarazioni concordanti e documentazione che dimostri interventi direttivi o intimidatori.
  • In cassazione è limitato il sindacato sulle questioni di fatto: le censure che mirano a una rivalutazione delle prove saranno respinte salvo errori di logicità o collegamento della motivazione.
  • Le condotte di alterazione dei dispositivi di sicurezza e di falsificazione delle attestazioni possono integrare i delitti-scopo dell'associazione quando siano strumentali al perseguimento degli obiettivi criminosi (es. profitto aziendale mediante illecita riduzione dei costi e aumento dei turni).
  • Le persone fisiche possono agire e ottenere risarcimento nel processo penale anche per danni mediati o indiretti riconducibili alle condotte associative, purché sia dimostrato il nesso eziologico tra condotta e danno.
  • Nel contestare le statuizioni civili è necessario operare precisi rilievi probatori e giuridici: semplici asserzioni di principio sulla natura del reato associativo (es. che la sola persona offesa sia lo Stato) non impediscono di riconoscere danni a terzi quando provati.
  • La prova documentale anche se riguardante periodi ristretti può acquisire rilievo unitamente alle dichiarazioni testimoniali per dimostrare prassi consolidate e ripetute nel tempo.

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