Cassazione Penale, Ordinanza n. 18304/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per un fatto di stupefacenti. Il ricorrente contestava, in sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio compiute dai giudici di merito, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta all'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione rileva però che le censure miravano a rivalutare fatti e prove, profili riservati al giudice di merito, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune da manifesta illogicità. La decisione di merito aveva escluso la lieve entità non solo per il dato ponderale, ma anche per le modalità organizzative della condotta e per la complessiva valutazione di mezzi, modalità, circostanze e caratteristiche della sostanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente fossero non consentite in sede di legittimità perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove. Ha confermato, quindi, la tenuta logica della motivazione di merito sulla esclusione della lieve entità del fatto in materia di stupefacenti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La configurabilità del fatto di lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché della quantità e qualità della sostanza e del grado di purezza, in coerenza con i principi di offensività e proporzionalità della pena.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che mirano a una nuova ricostruzione del fatto o a una diversa valutazione del compendio probatorio, trattandosi di profili riservati al giudice di merito.
- In materia di stupefacenti, la lieve entità del fatto non può essere affermata con riguardo al solo dato quantitativo: occorre una valutazione globale della condotta, comprensiva di mezzi, modalità, circostanze, qualità e purezza della sostanza.
- L'esclusione della lieve entità è logicamente sostenibile quando la decisione di merito valorizzi elementi sintomatici di una condotta organizzata o di un livello di professionalità del traffico.
- La motivazione di merito che applica corretti criteri inferenziali e massime di esperienza, senza manifesta illogicità, non è sindacabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18230/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18245/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18249/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18250/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18252/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18253/2026 del 21/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →