Cassazione Civile, Ordinanza n. 33320/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a compensi professionali, il debitore contestava l'esistenza del credito deducendo che il professionista vi avesse rinunciato e producendo dichiarazioni in tal senso sottoscritte dallo stesso. A seguito di consulenza tecnica che aveva verificato l'autenticità delle sottoscrizioni, il professionista proponeva querela di falso incidentale contro tali dichiarazioni. La querela veniva ammessa, con sospensione del giudizio principale, e nel separato procedimento il Tribunale di Bolzano la rigettava; la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della c.t.u. per avere l'ausiliario del consulente svolto attività preparatoria o sostanzialmente peritale prima dell'inizio formale delle operazioni, senza contraddittorio con le parti; 2) violazione del diritto di difesa per non avere la Corte considerato e valorizzato le richieste via e-mail con cui i consulenti di parte chiedevano aggiornamenti sulle indagini peritali; 3) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo l'incompetenza professionale del c.t.u. e dell'ausiliario utilizzato nelle indagini tecniche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa al preteso svolgimento anticipato delle operazioni peritali perché fondata su una mera contrapposizione all'accertamento di merito e priva della specifica indicazione del contenuto del verbale e della sua localizzazione nel fascicolo, in violazione degli oneri di cui agli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c. Ha parimenti dichiarato inammissibile il motivo sulle e-mail di sollecito, per mancata specificazione degli atti e per mancato confronto con la motivazione d'appello che escludeva ulteriori operazioni peritali non comunicate. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della doppia conforme, non essendo state indicate le divergenze tra le rationes delle decisioni di primo e secondo grado; ha inoltre osservato che, comunque, la scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice e che l'eventuale nullità della consulenza è relativa e sanabile se non tempestivamente eccepita. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nei giudizi introdotti con querela di falso è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero.
richiamato quale fondamento dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi di falso.
rilevante per distinguere le ipotesi in cui il pubblico ministero ha potere di impugnazione da quelle in cui tale potere non sussiste.
richiamato per affermare che, nelle ipotesi prive di autonoma facoltà di impugnazione del pubblico ministero, l'intervento è assicurato dalla comunicazione al procuratore generale presso il giudice ad quem.
nel giudizio di cassazione la comunicazione degli atti al procuratore generale soddisfa le esigenze di intervento del pubblico ministero.
la comunicazione del decreto di fissazione dell'adunanza camerale alle parti e al pubblico ministero è stata ritenuta sufficiente a garantire il contraddittorio.
invocato dal ricorrente per denunciare una pretesa violazione delle regole di svolgimento della consulenza tecnica e del contraddittorio nelle operazioni peritali.
richiamato in tema di comunicazioni alle parti e svolgimento delle operazioni peritali del consulente tecnico.
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della consulenza e della sentenza per violazione di forme processuali essenziali.
la Corte ha ricordato che l'eventuale nullità della consulenza tecnica ha carattere relativo e si sana se non eccepita nella prima difesa successiva.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale del diritto di difesa nella fase peritale.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale del giusto processo e del contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come base del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come base del motivo di ricorso per nullità processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi, ma dichiarato inammissibile per la preclusione della doppia conforme.
impone di indicare specificamente il contenuto degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda e la loro collocazione nel fascicolo.
impone il deposito e la precisa localizzazione degli atti e documenti rilevanti; la mancata osservanza comporta inammissibilità della censura.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
preclude il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le differenti ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che investe il contenuto di verbali o documenti processuali è inammissibile se non vengono trascritti o almeno specificamente indicati il loro contenuto rilevante e la precisa collocazione nel fascicolo, in modo da consentire il controllo ex actis.
- La consulenza tecnica può essere censurata per violazioni del contraddittorio o per nullità solo se la doglianza è tempestiva e specificamente autosufficiente; la nullità della c.t.u. ha carattere relativo e si sana se non eccepita nella prima difesa utile.
- La scelta del consulente tecnico rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, di regola, non è sindacabile in cassazione come vizio autonomo, salvo che si traduca in un errore nella ricostruzione del fatto nei limiti oggi consentiti.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Nei giudizi di querela di falso, l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio, ma in cassazione l'esigenza del contraddittorio può ritenersi soddisfatta mediante la comunicazione al procuratore generale quando il pubblico ministero presso il giudice a quo non è titolare di autonoma impugnazione.
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