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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13094/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca, nella misura del 50%, della confisca del capitale sociale e del compendio aziendale della Immobiliare MP s.n.c. disposta ai sensi dell'art. 416-bis, 7° comma. Perrone deduce vizio di motivazione per aver attribuito rilievo probatorio a conversazioni posteriori alla costituzione della società, per aver qualificato la società come "impresa mafiosa" invece che come "impresa a partecipazione mafiosa", e per non aver accertato se e da quale momento il ciclo aziendale fosse stato inquinato dai metodi mafiosi o se parte del capitale fosse di origine lecita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Palermo per un nuovo esame. La motivazione rileva che la Corte d'appello aveva affermato la "mafiosità" dell'impresa con affermazioni in buona parte assertive e prive di adeguata indicazione degli elementi probatori che dimostrassero l'impiego di risorse illecite o l'asservimento dell'impresa alla consorteria in modo tale da giustificare la confisca integrale anche delle quote riferibili a investimenti di riuscita origine lecita.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen., 7° comma

    Consente la confisca del patrimonio di imprese "mafiose"; per applicarla occorre accertare la "mafiosità" dell'impresa: sovrapposizione totale tra compagini associativa e aziendale, contaminazione irreversibile da risorse illecite, o assoggettamento dell'impresa al controllo della consorteria.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola l'opposizione ai provvedimenti esecutivi e le conseguenti impugnazioni davanti al giudice dell'esecuzione; qui usata per l'opposizione all'esecuzione della revoca parziale della confisca.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Norma di procedura collegata ai rimedi esperibili contro i provvedimenti esecutivi, richiamata nel procedimento di opposizione all'esecuzione.

  • art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (richiamato nel processo di fittizia intestazione)

    Normativa penale previgente richiamata per la fattispecie di intestazione fittizia; nel processo connesso Rotolo e Marchese sono stati condannati, mentre Perrone assolto.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante)

    Aggravante relativa alla strumentalità dell'attività a vantaggio del sodalizio; la sua applicazione richiede prova della soggettiva strumentalità a favore del sodalizio e non solo del singolo esponente.

  • Giurisprudenza (esempi citati: Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019; Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018; Sez. 6, n. 21741 del 16/02/2021)

    "quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l'intera attività d'impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa ... o, infine, quando l'impresa sia asservita al controllo della consorteria"

    I precedenti indicano i criteri per qualificare un'impresa come "mafiosa" e distinguere i casi in cui la confisca integrale è legittima da quelli in cui l'impresa è "a partecipazione mafiosa" e richiede accertamenti sul momento e sulla misura dell'inquinamento.

Massime di principio

  • Per disporre la confisca integrale ai sensi dell'art. 416-bis, 7° comma, è necessario provare non solo la presenza di esponenti mafiosi ma la reale e concreta soggezione dell'impresa alla cosca, o la contaminazione irreversibile dei capitali con risorse illecite.
  • La qualificazione come "impresa a partecipazione mafiosa" richiede un accertamento puntuale del momento e dell'entità dell'inquinamento: può risultare possibile la revoca parziale della confisca per la quota riferibile a capitali di origine lecita se è dimostrato che non sono stati successivamente contaminati.
  • Non è sufficiente valorizzare conversazioni o fatti successivi alla costituzione della società senza collegarli logicamente e temporalmente allo stato d'animo o alle scelte del soggetto al momento dell'investimento; la prova deve indicare il nesso causale e temporale tra attività aziendale e interessi del sodalizio.
  • L'onere di dimostrare che l'impresa sia divenuta strumento operativo dell'associazione mafiosa grava su chi sostiene la "mafiosità" integrale; affermazioni assertive prive di specifici elementi probatori sono insufficienti.
  • In caso di imprese costituite con capitale misto (lecita + eventuale illecito), il giudice deve valutare se e quando i metodi mafiosi hanno infettato il ciclo aziendale e, se possibile, distinguere le quote riconducibili a investitori terzi e non coinvolti.

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