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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31376/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, emessi ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 con metodo sintetico, sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva quali immobili, autovetture e un cavallo. I ricorsi del contribuente erano stati respinti in primo grado, ma la commissione regionale aveva accolto l'appello ritenendo, in sintesi, che il redditometro non imponesse una presunzione legale e che bastasse la dimostrazione di disponibilità finanziarie, valorizzando anche il fatto che il cavallo fosse da passeggiata e non da corsa, con conseguente esclusione dello scostamento necessario. L'Agenzia ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR negato natura di presunzione legale al redditometro; 2) violazione delle stesse norme per avere ritenuto sufficiente la mera disponibilità di risorse finanziarie senza prova del loro effettivo impiego per le spese contestate; 3) violazione degli artt. 2 e 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere distinto, ai fini degli indici di capacità contributiva, il cavallo da passeggio dal cavallo da corsa; 4) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere escluso l'accertamento per difetto di scostamento dopo aver eliminato il cavallo dagli indici, mentre tale verifica andava fatta al momento dell'azione dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati tutti i motivi, richiamando il proprio orientamento consolidato sul redditometro: l'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, fondato sugli indici di capacità contributiva previsti dai decreti ministeriali, integra una presunzione legale relativa; pertanto l'Ufficio è dispensato da ulteriori prove oltre la dimostrazione dei fatti-indice, mentre grava sul contribuente l'onere di provare, con idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, ovvero che deriva da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La mera disponibilità di ulteriori redditi o il loro semplice transito non basta, occorrendo circostanze documentate sintomatiche della loro disponibilità temporale e quantitativa. La CTR ha quindi errato nel qualificare la presunzione come semplice e nel ridurre l'onere probatorio del contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    quarto, quinto e sesto comma

    disciplina l'accertamento sintetico del reddito; la disponibilità di specifici beni e spese costituisce presunzione legale relativa di maggior reddito, superabile solo con prova contraria documentale del contribuente

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell'onere della prova; nel redditometro grava sul contribuente la prova contraria rispetto agli indici di capacità contributiva accertati dall'Ufficio

  • DD.MM. 10/09/1992 e 19/11/1992

    individuano gli indici e i coefficienti del redditometro richiamati per la determinazione sintetica del reddito

  • art. 2 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel terzo motivo in relazione agli indici di capacità contributiva, ma senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione

Massime di principio

  • Nel sistema del redditometro, la disponibilità di beni e servizi indicativi di capacità contributiva fonda una presunzione legale relativa di esistenza di un maggior reddito, senza necessità per l'Amministrazione di fornire ulteriori elementi probatori.
  • La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera dimostrazione di aver avuto altre risorse economiche, ma deve essere documentale e idonea a mostrare la provenienza non imponibile delle somme o la loro concreta disponibilità nel tempo e per importo sufficiente.
  • Il giudice tributario non può degradare a presunzione semplice ciò che la legge qualifica come presunzione legale relativa, né può pretendere dall'Ufficio una prova ulteriore oltre i fatti-indice previsti dalla disciplina dell'accertamento sintetico.
  • Ai fini dell'accertamento sintetico, il controllo sul superamento della soglia di scostamento va compiuto con riferimento ai presupposti esistenti al momento dell'azione accertatrice, non sulla base di una ricostruzione successiva che elimini taluni indici in sede giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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