Cassazione Penale, Sentenza n. 07303/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 420 ter c.p.p. e 581, comma 1-quater, c.p.p. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p.; si contestava l'illegittimità dell'appello di secondo grado, la nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato e il difetto assoluto di motivazione. Si sosteneva che la Corte d'appello avrebbe dovuto preliminarmente valutare la presunta invalidità della dichiarazione di assenza e l'effettiva conoscenza del processo da parte di Palombi, anche in considerazione delle notifiche effettuate al difensore in qualità di domiciliatario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., ritenendo che l'appello in primo grado fosse stato proposto dal difensore d'ufficio senza il requisito essenziale della procura speciale rilasciata dopo la sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, requisito che, per effetto della legge 9 agosto 2024 n.114 (art. 2, comma 1, lett. o), si applica alle impugnazioni proposte dal difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza. Dato il vizio formale di inammissibilità, la Corte non ha potuto esaminare i motivi di merito relativi alla dichiarazione di assenza. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, codice di procedura penale
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Richiede, a pena di inammissibilità, che l'impugnazione proposta dal difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza sia accompagnata da procura speciale rilasciata dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio. Nella fattispecie l'assenza di tale procura ha determinato l'inammissibilità.
legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. o)
legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. o)
Ha modificato l'art. 581 c.p.p., ristretto l'ambito di applicazione del comma 1-quater alle impugnazioni presentate dal difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza.
art. 420-ter, codice di procedura penale
Richiamato nella doglianza difensiva come norma rilevante per la nullità dell'ordinanza; dal testo risulta che la Corte non ha ritenuto fondata la censura valorizzando il vizio formale previsto dall'art. 581, comma 1-quater.
art. 178, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dichiarazione di assenza; la Corte non è però entrata nel merito della questione a causa dell'inammissibilità procedurale dell'impugnazione.
art. 179, codice di procedura penale
Richiamato nella motivazione difensiva in tema di notifiche e di conoscenza del processo; la Corte non ha valutato tale censura per il difetto formale dell'impugnazione.
art. 616, codice di procedura penale
Consente la misura patrimoniale a favore della Cassa delle Ammende in caso di responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; applicato per disporre il versamento di euro 3.000,00.
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale
Richiamata dalla Corte per motivare l'applicazione di una sanzione pecuniaria in presenza di colpa dell'autore del ricorso nell'origine dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza e l'impugnazione è proposta dal difensore d'ufficio, l'appello o il ricorso deve essere accompagnato da procura speciale rilasciata dopo la sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; la mancata produzione comporta inammissibilità e impedisce l'esame del merito.
- La modifica introdotta dalla legge 9 agosto 2024 n.114 ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 581, comma 1-quater, alle sole impugnazioni promosse dal difensore d'ufficio: le esigenze formali imposte operano dunque specificamente per il difensore d'ufficio dell'imputato assente.
- Quando la questione principale dell'impugnazione è di ordine formale (mancanza di mandato o domicilio), il giudice del gravame non entra nel merito delle censure sostanziali finché non sia rimossa il vizio di ammissibilità.
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore d'ufficio deve procurarsi e depositare tempestivamente il mandato speciale post-sentenza con la dichiarazione o elezione di domicilio; la produzione di tale documento è requisito essenziale per il buon esito dell'impugnazione.
- Se si intende contestare la dichiarazione di assenza dell'imputato, bisogna sollevare l'eccezione già in sede di appello o documentare in modo chiaro la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato; non è efficace limitarsi a censure di merito se l'impugnazione è formalmente inammissibile.
- L'inammissibilità per vizi del difensore può comportare condanne alle spese e misure pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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