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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19232/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la sua responsabilità in relazione a condotte di detenzione e cessione di marijuana, contestate come fatti di lieve entità e ulteriori cessioni a terzi. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 49, comma 2, c.p. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che non fosse stata eseguita alcuna analisi della sostanza sequestrata e che, quindi, non vi fosse prova della capacità drogante. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando che la Corte territoriale avesse valorizzato le modalità del fatto senza spiegare perché fossero ostative, nonostante l'esiguità del dato quantitativo, l'assenza di accertamento sulla capacità drogante e la gratuità delle cessioni. Con il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., assumendo che fosse incompatibile negarla in presenza di cessioni gratuite o di mancata prova del prezzo di vendita della droga.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi riproponessero censure già esaminate e disattese dalla Corte di merito senza una critica specifica alla motivazione impugnata e senza la necessaria enunciazione delle ragioni di diritto. Nel merito, ha comunque osservato che la Corte d'appello aveva logicamente escluso l'ipotesi del consumo di gruppo, poiché dalle dichiarazioni raccolte emergeva che la sostanza era già nella disponibilità dell'imputato e che questi la offriva agli amici senza che vi fosse un acquisto comune. Ha inoltre ritenuto corretta la negazione dell'art. 131-bis c.p., perché la regolare offerta di spinelli agli amici integrava un'attività di microspaccio incompatibile con la minima offensività. Quanto all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la Corte ha condiviso l'apprezzamento della Corte territoriale secondo cui non vi erano elementi concreti sufficienti per riconoscerla, anche perché per alcune cessioni era ignoto il prezzo, mentre altre erano gratuite. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 2, c.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla tesi dell'assenza di offensività/inefficacia della sostanza, ma non accolto; la Corte non ravvisa alcun vizio di legittimità sulla base di tale richiamo.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità va valutata considerando mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre a quantità e qualità della sostanza; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in lieve entità ma non la concomitante applicazione dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e del carattere non abituale; è stata esclusa per la regolare offerta di stupefacente agli amici, qualificata come microspaccio.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è stata riconosciuta per difetto di elementi concreti idonei a sorreggerne l'applicazione nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro per il giudizio di particolare tenuità del fatto, in coerenza con l'orientamento delle Sezioni Unite.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo come norma applicata; la decisione si fonda sulla valutazione della prova dichiarativa e sulla congruità della motivazione di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e senza specifiche ragioni di diritto e di critica.
  • In materia di stupefacenti, il consumo di gruppo richiede elementi concreti che attestino un acquisto comune o comunque una partecipazione condivisa all'approvvigionamento; se la sostanza risulta già nella disponibilità di uno dei presenti e viene solo offerta agli altri, non ricorre il consumo di gruppo.
  • La fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. sono istituti distinti: la prima guarda anche a quantità e qualità della droga e alle modalità dell'azione, la seconda richiede una valutazione complessiva della condotta, del grado di colpevolezza, del danno o pericolo e della non abitualità.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche quando la quantità di sostanza sia modesta, se la condotta evidenzia una reiterata disponibilità di droga per cessioni agli amici e quindi un'attività di microspaccio non compatibile con la minima offensività.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta in via astratta, ma necessita di elementi fattuali concreti che consentano di apprezzare l'effettiva esiguità del danno o del lucro; la sola gratuità di alcune cessioni non basta se mancano dati sul prezzo delle altre.
  • Il giudizio di particolare tenuità deve essere svolto in modo complessivo e congiunto sulle peculiarità del fatto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

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