Ordinanza n. 139/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti prefettizi di cessazione delle misure di accoglienza nei confronti dei due coniugi, con invito a lasciare il centro di accoglienza straordinaria entro trenta giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti protezione)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, coniugi richiedenti protezione internazionale e genitori di un figlio minorenne, beneficiavano dal 18 ottobre 2021 di misure di accoglienza presso un centro di accoglienza straordinaria. Dopo il riconoscimento della protezione sussidiaria, intervenuto il 2 luglio 2025, la Prefettura di Brescia ha disposto il 5 febbraio 2026 la cessazione dell’accoglienza ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015. Con il ricorso è stata chiesta la sospensione degli atti, l’accertamento del diritto a permanere nel sistema di accoglienza fino alla cessazione delle condizioni di vulnerabilità e al conseguimento di una reale autonomia economica e abitativa, nonché la condanna dell’amministrazione a garantire la continuità dell’accoglienza. In sede cautelare il TAR ha ritenuto che i motivi di ricorso richiedessero un adeguato approfondimento nella fase di merito. Ha inoltre rilevato, ai fini del periculum in mora, la presenza di un nucleo familiare comprendente un padre vulnerabile per problemi di salute psichica e un figlio minorenne, nonché l’assenza, allo stato, di un positivo riscontro alla richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI), formulata dapprima dall’ente gestore del CAS e poi dalla Prefettura.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base dei soli profili di periculum in mora, senza anticipare una valutazione definitiva sul fumus, ritenendo che i motivi di ricorso dovessero essere approfonditi nel giudizio di merito. Ha sospeso l’efficacia di entrambi i provvedimenti prefettizi di cessazione dell’accoglienza, così da mantenere integra la situazione nelle more della decisione definitiva. Ha fissato l’udienza pubblica di merito al 23 settembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare in ragione della peculiarità della vicenda e delle ragioni della pronuncia.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015
La disposizione è indicata dalla Prefettura quale base normativa dei provvedimenti di cessazione delle misure di accoglienza dopo il riconoscimento della protezione sussidiaria; la sua applicazione concreta non è stata definita nel merito in questa fase cautelare.
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente dai ricorrenti; il TAR ha accolto l’istanza e sospeso gli atti impugnati.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per ordinare l’omissione delle generalità e dei dati identificativi dei soggetti interessati.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere disposta anche sulla base del solo periculum in mora quando la situazione concreta evidenzi un rischio attuale e grave di pregiudizio, mentre le questioni giuridiche dedotte richiedano un adeguato approfondimento nel merito.
- La cessazione delle misure di accoglienza nei confronti di un nucleo familiare composto anche da un minore e da una persona in condizioni di vulnerabilità psichica deve essere valutata tenendo conto delle conseguenze concrete dell’allontanamento e dell’eventuale mancata disponibilità di una soluzione alternativa di accoglienza.
- Quando, dopo il riconoscimento della protezione sussidiaria, sia stata richiesta l’ammissione al sistema di accoglienza e integrazione senza un positivo riscontro, la sospensione dell’ordine di cessazione dell’accoglienza può essere giustificata dalla necessità di mantenere integra la situazione familiare e abitativa fino alla definizione del giudizio.
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