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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17542/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’esclusione, in sede di verifica del passivo fallimentare, di un credito di natura risarcitoria che gli opponenti assumevano loro pervenuto per successione dalla madre, deceduta dopo una caduta dalle scale avvenuta all’interno di un centro commerciale gestito dalla società poi fallita. Il Tribunale di Locri ha rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo che nel ricorso introduttivo fossero stati indicati solo pochi documenti e che la restante documentazione, prodotta successivamente, non potesse essere esaminata perché non tempestivamente depositata ai sensi dell’art. 99, comma 2, n. 4, l.fall. Gli opponenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 112, 167 e 183 c.p.c. per avere il tribunale considerato tardiva la produzione documentale nonostante l’eccezione della curatela fosse stata sollevata solo dopo la prima udienza e la costituzione del fallimento fosse intervenuta molto tempo dopo; il secondo lamentava nullità del decreto per motivazione apparente, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente affrontato il tema della tardività della costituzione del fallimento e della conseguente preclusione a eccepire la tardività dei documenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo nel regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti su cui fonda la domanda nel termine previsto dall’art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., a pena di decadenza, e che tale inosservanza è rilevabile d’ufficio perché attiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti. Ha inoltre ritenuto non sussistente la dedotta motivazione apparente, poiché il decreto impugnato aveva comunque dato conto della tardività della costituzione del fallimento e dell’eccezione, ritenendola superata dal rilievo officioso della questione. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata difesa della curatela. È stato altresì dato atto dell’obbligo, per i ricorrenti, del versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.

    produzione dei documenti indicati nel ricorso

    nel giudizio di opposizione allo stato passivo il ricorrente deve non solo indicare ma anche produrre tempestivamente i documenti posti a fondamento della domanda, a pena di decadenza; la relativa inosservanza è rilevabile d’ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alle preclusioni difensive; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alle preclusioni processuali; la Corte ha confermato la decisione di merito.

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato in relazione alla richiesta di remissione in termini, esclusa dal tribunale per difetto dei presupposti.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per dedotta motivazione apparente; la censura è stata respinta.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel secondo motivo per dedotta carenza del minimo costituzionale della motivazione; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il rispetto del termine per la produzione dei documenti ex art. 99, comma 2, n. 4, l.fall. è un onere processuale essenziale: la documentazione tardivamente prodotta è inutilizzabile e la relativa decadenza può essere rilevata anche d’ufficio.
  • La mancata tempestiva produzione dei documenti posti a fondamento dell’insinuazione non può essere superata dalla sola contestazione della controparte, poiché la preclusione deriva direttamente dalla disciplina concorsuale e non dalla disponibilità delle parti.
  • La motivazione non è apparente quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni decisive della decisione e del fatto che l’eventuale eccezione di parte sia stata superata da un rilievo officioso.
  • La richiesta di remissione in termini presuppone la deduzione e dimostrazione di specifiche ragioni idonee a giustificare l’inosservanza del termine processuale; in difetto, la decadenza resta ferma.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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