Cassazione Penale, Sentenza n. 33755/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Giorgi impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di indulto ex legge n. 241/2006. Il ricorrente denunciava errata applicazione degli artt. 671 c.p.p., 81 c.p., e 1 e 3 legge n. 241/2006, contestando il calcolo della frazione di pena riferibile al periodo successivo al 01/08/2006 nel reato associativo (art. 416 c.p.). Sosteneva che il momento piu pregnante dell'attività associativa fosse anteriore al 01/08/2006 (fondazione) e che l'attività fosse di fatto cessata già nel 2008, per cui la maggior parte della pena dovrebbe essere imputata al periodo antecedente alla data di efficacia dell'indulto.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha confermato che De Giorgi era stato condannato per associazione per delinquere commessa dal giugno 2005 al febbraio 2012 (pena di 4 anni per l'art. 416 c.p.) e per quattro truffe anteriori al 2 maggio 2006; la pena complessiva risultava di sei anni (4 + 2). La Corte ha ritenuto inapplicabile la scissione della pena per il reato associativo quando la condotta è stata contestata in forma temporalmente chiusa (periodo 2005-2012): per i reati permanenti contestati con periodo chiuso è sufficiente che un qualsiasi segmento della permanenza ricada nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge di indulto per escluderne l'applicazione. Ha perciò rigettato il ricorso, rettificando la motivazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte non accoglie la contestazione relativa all'errata applicazione di tale disposizione nel quadro della quantificazione della frazione di pena.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di determinazione della pena; la decisione conferma la valutazione complessiva delle pene inflitte in relazione al giudizio di ammissibilità dell'indulto.
legge n. 241 del 2006, artt. 1 e 3 (indulto)
La legge di indulto non si applica se il condannato ha commesso, nel quinquennio decorrente dall'entrata in vigore (nella specie 1/08/2006), un delitto non colposo per il quale è stata inflitta pena detentiva non inferiore a due anni; per reati permanenti è sufficiente che qualsiasi segmento della permanenza ricada nel quinquennio per escludere il beneficio.
Reato di associazione per delinquere contestato per il periodo giugno 2005 - febbraio 2012; la Corte considera tale reato permanente ma, dato che è stato contestato in forma temporalmente chiusa, lo tratta come unitario ai fini dell'esclusione dell'indulto se una parte della permanenza cade dopo la data di riferimento.
Reato di truffa per il quale il condannato ha ricevuto aumentazione di pena; i reati di truffa erano commessi in data anteriore al 2 maggio 2006 e non incidono sull'esclusione dell'indulto per il periodo successivo.
La Corte ha rettificato la motivazione del provvedimento impugnato ai sensi di questa norma, ritenendo corretta la decisione di rigetto pur se la motivazione del giudice dell'esecuzione presentava criticità.
Giurisprudenza richiamata (Sez.1, n. 36866/2023 Cava; Sez.1 n. 42384/2016 Leo; Sez.1 n. 1746/2000 Fazio; Sez.1 n. 21928/2022 Ierardi)
La giurisprudenza consolidata afferma che per i reati permanenti, quando la condotta è contestata in forma chiusa, è sufficiente che un segmento della permanenza ricada nel periodo impeditivo dell'indulto; solo nel caso di reato permanente contestato in forma 'aperta' spetta al giudice dell'esecuzione accertare la data di cessazione mediante istruttoria.
Massime di principio
- Per reati permanenti contestati in forma temporalmente chiusa (con periodo espresso nella sentenza), il reato è considerato unitario: se qualsiasi segmento della permanenza cade nel periodo impeditivo dell'indulto, il beneficio non spetta.
- La scomposizione della pena per attribuire una frazione al periodo anteriore e una a quello successivo alla data di efficacia dell'indulto non è ammessa quando il reato è stato contestato in forma chiusa; la scomposizione o l'accertamento della cessazione è riservato ai casi in cui la condotta sia stata contestata in forma aperta.
- Se la decisione del giudice dell'esecuzione ha motivazioni carenti ma l'esito è corretto sul piano del diritto, la Corte può rettificare la motivazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p. senza riformare il dispositivo.
- La presenza, nel quinquennio successivo alla data di efficacia dell'indulto, di un delitto non colposo per il quale è stata inflitta pena detentiva non inferiore a due anni esclude la concessione dell'indulto.
- In appellazioni o ricorsi analoghi, è utile verificare se il reato permanente è stato contestato in forma 'aperta' o 'chiusa'; solo nel primo caso il giudice dell'esecuzione può procedere a un accertamento dettagliato della cessazione della condotta per finalità esecutive.
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