Cassazione Penale, Sentenza n. 37905/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 20/12/2021 che ha confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione della norma per carenza di gravi indizi, osservando che non vi sarebbero contributi dello Scalese ai reati-fine né riferimenti nelle dichiarazioni di collaboratori/testimoni; (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari (artt. 274, 275, 292 c.p.p.), sostenendo l'assenza di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, la vetustà dei fatti e l'illogicità della motivazione, che sarebbe stata formulata in modo cumulativo per tutti gli indagati.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Potenza abbia motivato adeguatamente la sussistenza dei gravi indizi, valutando in modo autonomo la posizione dello Scalese sulla base di intercettazioni ambientali e riprese video, nonché l'uso dello stesso per veicolare comunicazioni del capoclan e per mantenere i contatti esterni. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui vi sono elementi recenti (fatti fino a luglio-agosto 2020), il vincolo familiare con il capoclan e il rischio di fuga o di appoggi fuori regione tramite legami con la criminalità calabrese. Per l'inammissibilità del ricorso è stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della partecipazione ad associazione mafiosa, non sono essenziali l'investitura formale o la commissione di reati-fine; rileva invece la stabile e organica compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo valutata unitariamente.
Richiamato in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e al vizio di motivazione contestato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia compiuto una valutazione specifica e adeguata.
Il tribunale non si è limitato alla presunzione prevista dal comma 3 circa le esigenze cautelari nel caso di associazione mafiosa, ma ha indicato elementi specifici e recenti riferibili allo Scalese (fatti fino al 2020) e il vincolo familiare che ostacola l'allontanamento dal sodalizio.
Richiamato dal ricorrente con riferimento a presunte inosservanze procedurali nella motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistano violazioni formali né illogicità evidenti nell'atto impugnato.
Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione, nel giudizio cautelare, il controllo è di legittimità sulla congruità e logica della motivazione e non comporta revisione degli elementi di fatto o degli indizi; le valutazioni probatorie rimangono riservate ai giudici di merito.
- La partecipazione ad associazione mafiosa può essere desunta dalla posizione stabile e funzionale dell'indagato nell'organizzazione anche in assenza di investitura formale o di reati-fine a lui direttamente attribuiti; va valutata unitariamente la condotta e il ruolo.
- Per le esigenze cautelari occorre evidenziare elementi di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione o di fuga; legami familiari con il capoclan, attività recenti riconducibili al sodalizio e rapporti extraregionali costituiscono elementi rilevanti.
- Le misure cautelari possono essere adeguatamente motivate attraverso l'uso di intercettazioni e riprese video come elementi indiziari idonei a dimostrare il ruolo operativo del soggetto nell'associazione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
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