Cassazione Penale, Ordinanza n. 17835/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e, applicando gli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), c.p.p., ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il soggetto interessato aveva impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Successivamente, però, ha rinunciato al ricorso tramite atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale. La Corte ha quindi verificato la ritualità della rinuncia, richiamando il principio per cui essa è atto personalissimo e deve risultare da una manifestazione inequivoca di volontà dell'interessato, espressa personalmente o da procuratore speciale. Preso atto della rinuncia, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha disposto la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso, se validamente proposta, comporta l'effetto processuale dell'inammissibilità dell'impugnazione
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
la rinuncia costituisce causa di inammissibilità del ricorso
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
affidamento in prova al servizio sociale
istituto oggetto della richiesta respinta dal Tribunale di sorveglianza, impugnata in cassazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto personalissimo: perché produca effetti deve esprimere in modo inequivoco la volontà dell'interessato, personalmente oppure tramite procuratore speciale.
- Quando la rinuncia al ricorso è rituale, il ricorso diviene inammissibile senza esame dei motivi di impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo diverse ragioni, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17670/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17672/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17674/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17678/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17681/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17686/2026 del 18/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →