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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17835/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e, applicando gli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), c.p.p., ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il soggetto interessato aveva impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Successivamente, però, ha rinunciato al ricorso tramite atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale. La Corte ha quindi verificato la ritualità della rinuncia, richiamando il principio per cui essa è atto personalissimo e deve risultare da una manifestazione inequivoca di volontà dell'interessato, espressa personalmente o da procuratore speciale. Preso atto della rinuncia, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha disposto la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589, commi 2 e 3, c.p.p.

    la rinuncia al ricorso, se validamente proposta, comporta l'effetto processuale dell'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    la rinuncia costituisce causa di inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 47 ord. pen.

    affidamento in prova al servizio sociale

    istituto oggetto della richiesta respinta dal Tribunale di sorveglianza, impugnata in cassazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto personalissimo: perché produca effetti deve esprimere in modo inequivoco la volontà dell'interessato, personalmente oppure tramite procuratore speciale.
  • Quando la rinuncia al ricorso è rituale, il ricorso diviene inammissibile senza esame dei motivi di impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo diverse ragioni, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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