Cassazione Civile, Ordinanza n. 03348/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società per il pagamento di compensi professionali relativi all'assistenza prestata in un precedente giudizio. La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo; il giudice di pace dichiarava l'opposizione inammissibile perché ritenuta tardiva e, al contempo, affermava che non era applicabile il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 alle controversie davanti al giudice di pace. La società appellava, ma il Tribunale dichiarava l'appello inammissibile ritenendo applicabile il rito speciale dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 e quindi l'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione di norme processuali, sostenendo che, secondo il principio dell'apparenza, la decisione del giudice di pace doveva considerarsi resa secondo il rito ordinario, poiché il giudice aveva espressamente escluso l'applicazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011; ne conseguiva la proponibilità dell'appello e l'erroneità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità basata sull'erronea indicazione del numero dell'art. 360 c.p.c., perché il motivo era comunque chiaro. Nel merito, ha cassato la sentenza impugnata rilevando che il principio dell'apparenza impone di guardare alla qualificazione processuale data dal giudice al provvedimento: poiché il giudice di pace, pur decidendo in forma di ordinanza, aveva espressamente escluso l'applicabilità del rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e aveva trattato la causa come soggetta a rito ordinario, il mezzo di impugnazione esperibile era l'appello e non il ricorso diretto per cassazione. La causa è stata quindi rinviata al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, per l'esame nel merito dell'appello e dell'opposizione; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il rito speciale per la liquidazione dei compensi del difensore può rilevare anche nei procedimenti davanti al giudice di pace; ai fini del regime delle impugnazioni, però, conta la scelta processuale effettivamente e consapevolmente adottata dal giudice nel provvedimento deciso.
Richiamato per il termine dell'opposizione a decreto ingiuntivo e per la valutazione della tardività dell'opposizione secondo la prospettazione del giudice di pace.
Richiamato quale norma regolatrice dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario.
Indicata nel motivo di ricorso quale norma processuale violata in relazione al regime delle impugnazioni.
Indicata nel motivo di ricorso quale norma processuale violata in relazione all'appellabilità della decisione.
La Corte afferma che l'erronea indicazione del numero del vizio non comporta in sé inammissibilità se il motivo è chiaramente individuabile.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Il giudice del rinvio è chiamato a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi del difensore, assume rilievo decisivo la forma processuale effettivamente adottata dal giudice, ma solo se essa sia espressione di una scelta consapevole e non contraddittoria.
- Il principio dell'apparenza tutela la parte che deve individuare l'impugnazione corretta: se il provvedimento, pur emesso nella forma dell'ordinanza, contiene un'esplicita esclusione del rito speciale e tratta la causa come soggetta a rito ordinario, l'impugnazione esperibile è quella prevista per il rito ordinario.
- L'erronea indicazione del numero del vizio denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c. non determina inammissibilità del ricorso quando la censura sia comunque chiara, univoca e consenta di comprendere il vizio dedotto.
- La contraddizione interna del provvedimento di merito tra forma adottata e affermazione espressa di inapplicabilità del rito speciale esclude che la forma, da sola, possa determinare il regime delle impugnazioni.
- In presenza di un provvedimento che dichiari espressamente non applicabile il rito speciale, la parte non è tenuta a proporre impugnazioni cautelative alternative, dovendo prevalere l'esigenza di certezza del mezzo di gravame e di economia processuale.
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