Cassazione Penale, Sentenza n. 20354/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Forlì che li aveva riconosciuti colpevoli della contravvenzione prevista dall'art. 95, d.P.R. n. 380/2001 (illecito edilizio) e condannati a 300 euro di ammenda ciascuno. Contestavano il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che le opere fossero coperte da SCIA rilasciata nel 2018, che la violazione fosse rimasta isolata e che andassero considerate le condotte successive al reato, alla luce della novella del d.lgs. n. 150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato che il Tribunale aveva motivato adeguatamente l'accertamento della fattispecie di cui all'art. 95 DPR 380/2001 e che i lavori, pur iniziati con una SCIA del 2018, si sono protratti fino a settembre 2021 (data di presentazione della richiesta di sanatoria), perciò non si è trattato di un comportamento marginale o di breve durata. La Corte ha inoltre ricordato che la regolarizzazione materiale dell'abuso può richiedere la rimozione delle opere ai sensi dell'art. 98, comma 3, DPR 380/2001, e che la condotta successiva meramente anticipatoria di un effetto richiesto dalla legge non è sufficiente, di per sé, a far prevalere la causa di non punibilità ex art. 131-bis; tale condotta può essere valutata solo come criterio aggiuntivo nel giudizio complessivo sull'entità dell'offesa (art. 133 c.p.). Pertanto la condanna di ammenda è stata confermata e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
art. 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La Corte ha ritenuto integrata la contravvenzione edilizia sulla base delle caratteristiche dell'intervento e della contestata prosecuzione dei lavori oltre i limiti della SCIA.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta: la Corte sostiene che l'offesa non era marginale e che la condotta successiva, se meramente anticipatoria di un effetto richiesto dalla legge, non è sufficiente da sola per applicare l'esimente.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La modifica normativa non impone automaticamente l'applicazione dell'esimente; la Corte precisa che le condotte successive possono contribuire alla valutazione complessiva solo come criterio ulteriore.
art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
La regolarizzazione dell'abuso edilizio può richiedere la rimozione delle opere; non sempre è disponibile una semplice autorizzazione postuma, perciò la mera istanza di sanatoria non equivale all'eliminazione dell'illegittimità.
art. 133, comma primo, cod. pen.
art. 133, comma primo, cod. pen.
Individua i criteri per la valutazione complessiva dell'entità dell'offesa; la Corte ricorda che la condotta post-reato è uno dei criteri da valutare congiuntamente agli altri.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 46231 del 14/11/2024 (Nesca, Rv. 287336)
Sez. 3, n. 46231 del 14/11/2024
Richiamata quale precedente per il principio che la condotta successiva, se meramente finalizzata all'effetto richiesto dalla legge, non è di per sé idonea a determinare l'esclusione della punibilità per tenuità.
Massime di principio
- La presenza di una SCIA o di un titolo amministrativo iniziale non esclude automaticamente la responsabilità penale se l'intervento si protrae oltre i limiti autorizzati o assume caratteristiche difformi; occorre valutare la fattispecie di fatto.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva dell'offesa: durata, intensità, danno e marginalità sono criteri essenziali; la condotta successiva è solo un elemento integrativo.
- La regolarizzazione amministrativa successiva non sempre elimina l'illecito penale; quando la legge richiede la rimozione delle opere, la semplice istanza o l'avvio di procedimenti di sanatoria non è di per sé idonea a dimostrare la marginalità dell'offesa.
- La prova del carattere marginale dell'intervento grava su chi invoca la causa di non punibilità: assenza di prova sulla marginalità e lunga protrazione dell'abuso rendono difficile ottenere l'esimente.
- In casi analoghi è strategico documentare tempestivamente la limitatezza dell'intervento, l'effettiva cessazione dell'abuso e ogni iniziativa concreta non meramente formale di regolarizzazione, per consentire una valutazione favorevole ai fini dell'art. 131-bis.
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