Cassazione Civile, Ordinanza n. 14732/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di un assegnatario di fondo della riforma fondiaria, gravato da vincolo di indivisibilità e da patto di riservato dominio. Alcuni coeredi sostenevano che, con il rilascio della quietanza da parte dell'ente originariamente proprietario/gestore, il vincolo fosse venuto meno e che si fosse formata una comunione incidentale tra gli eredi, con conseguente possibilità di divisione del bene e attribuzione delle quote. Chiedevano inoltre il risarcimento dei danni per l'utilizzo dell'indice di fabbricabilità dell'intero fondo per la costruzione di un fabbricato. La resistente eccepiva invece il giudicato formatosi sulla sua designazione esclusiva del fondo, già riconosciuta in un precedente giudizio. In cassazione le ricorrenti hanno articolato tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione delle norme sulla riforma fondiaria e sull'affranco/riscatto, sostenendo che la quietanza e l'affranco avessero trasferito la proprietà in comunione agli eredi; 2) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la Regione fosse estranea alle vicende successive, che il precedente giudizio fosse stato deciso senza litisconsorte necessario e che la resistente non avesse attivato il subingresso nel termine indicato; 3) nullità della sentenza per motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che i fondi assegnati, riscattati o affrancati nell'ambito della riforma fondiaria restano soggetti al vincolo perpetuo di infrazionabilità per le successioni apertesi prima della l. n. 191 del 1992, con conseguente irrilevanza sia dello jus superveniens sia degli atti di divisione o di riscatto invocati dalle ricorrenti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché proposto in presenza di doppia conforme, essendo preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando appello e primo grado sono fondati sul medesimo iter logico-argomentativo. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza d'appello era completa e comprensibile e che la doglianza mirava in realtà a un diverso apprezzamento del merito, non consentito in sede di legittimità. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L. 17 maggio 1950, n. 230, art. 17
Richiamata solo nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in materia di riforma fondiaria; la Corte non ne fa applicazione autonoma, limitandosi a respingere la censura sulla base del vincolo di infrazionabilità e della legge applicabile alla successione.
L. 14 agosto 1967, n. 379, art. 7
È la norma sulla designazione dell'erede subentrante nel rapporto concessorio; la Corte conferma che, nel caso concreto, la designazione effettuata ai sensi di tale disposizione era legittima e coerente con il regime di indivisibilità del fondo.
L. 18 dicembre 1976, n. 386, art. 10
Richiamata dalle ricorrenti per sostenere l'affranco dal patto di riservato dominio; la Corte afferma che, nel caso concreto, l'atto non poteva superare il vincolo di non frazionabilità vigente ratione temporis.
L. 8 agosto 1940, n. 1078, artt. 1 e 5
Richiamate nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo sulla riforma fondiaria; la Corte ribadisce che i fondi assegnati restano soggetti al vincolo perpetuo di infrazionabilità.
L. 6 marzo 1992, n. 191, art. 1
La Corte afferma che la disciplina introdotta da tale legge non ha efficacia retroattiva e non si applica alle successioni apertesi prima della sua entrata in vigore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte lo usa per esaminare e respingere la censura di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ne dichiara l'inammissibile deduzione in presenza di doppia conforme, poiché il vizio di omesso esame di fatti decisivi è precluso quando le decisioni di merito sono fondate sul medesimo impianto argomentativo.
Richiamato nel testo della decisione come riferimento alla preclusione della deduzione del vizio in presenza di doppia conforme.
Invocato per denunciare un vizio di motivazione; la Corte afferma che la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente e comprensibile, dunque la censura è inammissibile.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per lamentare un difetto di motivazione; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità è limitato al "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico delle ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- I fondi assegnati nell'ambito della riforma fondiaria restano soggetti al vincolo perpetuo di infrazionabilità quando la successione si è aperta prima dell'entrata in vigore della legge che ha modificato il regime, perché la successione è regolata dalla legge vigente al momento della morte del de cuius e lo jus superveniens non opera retroattivamente.
- L'affranco o il riscatto del patto di riservato dominio non può produrre effetti contrari a un vincolo legale di non frazionabilità vigente ratione temporis, né può trasformare automaticamente il bene in comunione tra gli eredi quando il sistema speciale prevede invece la concentrazione della titolarità in capo al designato.
- In presenza di sentenze di primo e secondo grado fondate sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è precluso per la regola della doppia conforme.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi limitato alle sole anomalie che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è censurabile il semplice dissenso della parte rispetto alla valutazione del merito o alla ricostruzione giuridica adottata dal giudice di appello.
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