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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32705/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Messina aveva applicato al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per quattro anni, ritenendolo pericoloso ai sensi dell'art. 1, lett. c), del d.lgs. n. 159 del 2011, in ragione di una molteplicità di fatti illeciti commessi tra il 2018 e il 2019. La Corte di appello di Messina aveva confermato il provvedimento, valorizzando la reiterazione delle condotte illecite, i precedenti penali e la significativa pericolosità manifestata anche in epoca immediatamente antecedente alla detenzione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente verificato l'attualità della pericolosità sociale, omettendo di considerare il periodo di detenzione iniziato nel giugno 2020 e di accertare l'eventuale esistenza di nuove manifestazioni di pericolosità dopo la carcerazione. Ha inoltre contestato la valutazione relativa alla durata della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta, sebbene sintetica, la motivazione della Corte di appello. La decisione ha distinto l'accertamento storico dei fatti, necessario per ricondurre il soggetto a una categoria di pericolosità tipizzata, dalla successiva prognosi sull'attualità del pericolo e sulla plausibile proiezione futura di condotte lesive. Nel caso concreto, le ripetute condotte illecite commesse in epoca immediatamente antecedente alla carcerazione, non contestate nella loro storicità e capacità dimostrativa, unitamente ai numerosi precedenti penali, giustificavano la prognosi di pericolosità. La detenzione non è stata ritenuta ostativa all'applicazione della misura di prevenzione personale. La censura relativa alla mancata verifica di condotte successive alla carcerazione è stata giudicata generica e riferita a un tema non sottoposto al giudice di merito, non valutabile per la prima volta in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011

    La disposizione individua una categoria di soggetti pericolosi ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione; la riconducibilità alla categoria deve essere fondata su fatti storicamente determinati e obiettivamente apprezzabili.

  • art. 4, d.lgs. n. 159/2011

    È richiamato quale sede normativa delle figure di pericolosità rilevanti ai fini della prevenzione.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    Delimita il sindacato della Corte di cassazione sui provvedimenti in materia di prevenzione, escludendo censure non riconducibili a vizi apprezzabili in sede di legittimità.

  • art. 203 c.p.

    La prognosi di pericolosità in sede di prevenzione non coincide con il giudizio di probabile reiterazione di una generica condotta illecita previsto da tale disposizione.

Massime di principio

  • Il giudizio di prevenzione si articola in due fasi logicamente distinte: una fase ricognitiva, diretta ad accertare fatti storicamente determinati idonei a ricondurre il soggetto a una categoria di pericolosità tipizzata, e una fase prognostica, diretta a valutare l'attualità del pericolo e la plausibile proiezione futura di condotte lesive.
  • L'attualità della pericolosità sociale deve essere valutata in relazione alla peculiare inclinazione criminogena previamente desunta dai comportamenti tipizzati dalla legge e alla verifica dell'assenza di elementi sintomatici di un effettivo ravvedimento, resipiscenza o dissociazione.
  • La detenzione non costituisce, di per sé, condizione ostativa all'applicazione di una misura di prevenzione personale, poiché la pena può essere ridotta, differita o eseguita con modalità esterne secondo gli istituti dell'ordinamento penitenziario.
  • La prognosi di pericolosità in sede di prevenzione non richiede un accertamento astratto e indifferenziato del rischio di commissione di reati, né coincide con il giudizio di probabile reiterazione di una generica condotta illecita.
  • In sede di legittimità non può essere introdotto per la prima volta un tema fattuale non sottoposto alla cognizione del giudice di merito, quale la valutazione di condotte successive alla carcerazione, se la relativa censura non si confronta specificamente con la motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza speciale
RamiMisure di prevenzione

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