Cassazione Penale, Sentenza n. 16917/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che il breve intervallo temporale tra il presunto ritrovamento dell'arma su una ruota d'auto e l'esplosione accidentale che ha ferito mortalmente l'amico dimostrerebbe l'assenza di consapevolezza o di illecito possesso. Con il secondo motivo invoca la violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, rilevando la sua spontanea presentazione alla polizia, l'assenza di precedenti e la giovane età come elementi ostativi alla misura carceraria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e coerente con le risultanze investigative: il ricorrente stesso aveva ammesso di aver maneggiato l'arma in luogo pubblico al momento dello sparo; la tesi del ritrovamento casuale è stata giudicata inverosimile anche perché l'imputato non si era disfatto dell'arma ma l'aveva riposta in un luogo preciso facendola poi recuperare dallo zio. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione del pericolo di reiterazione e di inquinamento delle prove, anche alla luce della modifica del caricatore (capace di ospitare fino a 26 colpi) ritenuta indicativa di destinazione a contesti criminali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti per il detenuto.
Norme richiamate
Norma sulla pronuncia dell'ordinanza di custodia cautelare; il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi di questa disposizione e la Corte ha valutato la congruità della motivazione fornita dal giudice del merito.
Regola l'onere motivazionale in ordine ai gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente argomentato la sussistenza dei gravi indizi sulla base delle dichiarazioni del ricorrente e delle risultanze investigative, non essendovi vizi di motivazione manifesti.
Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione); la Corte ha confermato che il Tribunale ha correttamente ravvisato pericolo di reiterazione e di inquinamento delle prove, anche in ragione della natura e della modifica dell'arma.
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma di carattere amministrativo sul trattamento e sugli adempimenti relativi al detenuto in stato di custodia; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti.
Riferimento normativo richiamato in rapporto alla funzione della Corte di legittimità: la legge ha inciso sulla disciplina del controllo di legittimità; la Corte ribadisce che non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione dei fatti ma può solo controllare la motivazione e la sua coerenza.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti né sostituisce il proprio apprezzamento probatorio a quello del giudice del merito; può soltanto rilevare la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione.
- Per impugnare con successo la sussistenza dei gravi indizi è necessario dimostrare vizi evidenti nella motivazione o l'esistenza di elementi probatori non considerati che, se valutati, impongano una diversa conclusione; mere tesi alternative o valutazioni di persuasività non sono sufficienti.
- Elementi quali la spontanea presentazione, la giovane età e l'assenza di precedenti possono essere attenuanti ma non impediscono di per sé la custodia cautelare se persistono gravi indizi e concrete esigenze cautelari (reiterazione, inquinamento delle prove, collegamenti con ambienti criminali).
- Modifiche strutturali a un'arma (es. caricatore aumentato) possono essere valutate come indizio della destinazione a usi criminali e aumentare la plausibilità del pericolo di partecipazione ad attività organizzate, giustificando misure cautelari più afflittive.
- In situazioni di ritrovamento dichiarato casuale, la reazione dell'indagato (ad es. non disfarsi dell'arma e riporla in luogo preciso) può essere valutata come indizio di consapevolezza dell'illecita provenienza e smentire la versione del ritrovamento fortuito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto prima di proporre ricorso è opportuno valutare la fondatezza giuridica e la presenza di vizi formali o sostanziali effettivi.
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