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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09859/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione ex art. 385 c.p. resta ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di doglianza.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che l'aveva condannata per evasione dagli arresti domiciliari. Dall'ordinanza emerge che l'unico motivo di ricorso riproponeva censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo efficace con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di merito aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della stessa imputata e sulle ragioni ritenute ingiustificate poste a base dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice dell'evasione; la condanna di merito per l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari viene mantenuta ferma.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e motivate come infondate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In tema di evasione, l'affermazione di responsabilità può essere sorretta dalle dichiarazioni dell'imputato e dalla mancanza di ragioni giustificative dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, se tali elementi sono logicamente valutati dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia

Testo integrale

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