Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24383/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione dei compensi maturati da un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendola tardiva, sulla base dell'annotazione nel registro informatico che il provvedimento era stato inviato "a visto PM" in data 21/10/2019 e ponendo a carico della Procura l'onere di dimostrare la data effettiva di conoscenza dell'atto. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, contestando la declaratoria di tardività dell'opposizione e, in sostanza, la decorrenza del termine per impugnare in mancanza di una valida comunicazione del decreto. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che l'opposizione fosse comunque tardiva perché proposta il 24/11/2020 contro un decreto del 21/10/2019, cioè oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 quando non risulti intervenuta la comunicazione del provvedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha però corretto la motivazione del Tribunale, affermando che la tardività dell'opposizione va confermata non già per la questione della validità ed effettività della comunicazione tramite "a visto PM", ma perché l'opposizione è stata comunque proposta oltre il termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile anche all'opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 in assenza di comunicazione. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, sia perché il ricorso proveniva da un ufficio del Pubblico Ministero, sia per la mancata difesa degli intimati; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi è il rimedio previsto contro il provvedimento; in mancanza di comunicazione, il relativo termine va coordinato con il termine lungo di impugnazione

  • art. 327 c.p.c.

    si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte contumace sia per quella costituita, quando non intervenga la comunicazione del provvedimento; il decreto di liquidazione, per la sua idoneità a stabilizzare diritti soggettivi, soggiace al termine lungo di sei mesi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non opera il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero

  • art. 327 cod. proc. civ.

    termine lungo di sei mesi per le impugnazioni, richiamato come parametro di tardività dell'opposizione

  • art. 170 del d.P.R. n. 115/2002

    rimedio oppositivo contro la liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato

Massime di principio

  • Il decreto di liquidazione dei compensi emesso nel procedimento per patrocinio a spese dello Stato, pur inserito in un rito sommario, è atto idoneo a definire in modo stabile diritti soggettivi e, per questo, è soggetto al termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. se non vi sia comunicazione del provvedimento.
  • L'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 proposta oltre sei mesi dalla pronuncia del decreto è tardiva e va dichiarata inammissibile anche quando si discuta della validità della comunicazione o della effettiva conoscenza dell'atto.
  • Ai fini dell'applicazione del termine lungo, non è decisivo il solo dato del registro informatico o la modalità di trasmissione dell'atto, potendo la tardività essere affermata già sulla base del mero decorso del termine di sei mesi dalla pronuncia del decreto.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica al ricorso proposto dal Pubblico Ministero.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.