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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12070/2024 del 04/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Trattasi di controversia ereditaria relativa alle successioni dei genitori Gaetano Mastrolia (m. 10/9/2000) e Lina Gelati (m. 1/10/2000) relativa a un fondo con fabbricato a Giovi (Casapolla). L'attore (Bruno) aveva chiesto l'apertura delle successioni e la divisione dei beni sostenendo che nella casa vi fossero beni di sua proprietà asportati dalla sorella; la resistente (Renza) aveva prodotto un testamento olografo del padre che, richiamando una dazione di denaro al figlio Bruno, sembrava assegnarle la casa "a titolo di legittima e di disponibile". In primo grado il Tribunale aveva in parte negato la divisione per carenza documentale e aveva rigettato alcune domande riconvenzionali; in appello la Corte d'Appello di Salerno ha disposto la divisione, ha ritenuto esistente una donazione indiretta riconducibile al pagamento anticipato di un mutuo societario e ha posto a carico Renza obblighi di collazione/indennizzo (tra cui €59.680 per godimento e l'obbligo di collazione di €172.799 con condanna al pagamento di €27.000 a favore del fratello). Entrambi i soggetti hanno proposto ricorso per cassazione (ricorso principale e ricorso incidentale). La Suprema Corte ha esaminato, tra l'altro, la correttezza della valutazione della prova della comproprietà senza certificazione ipocatastale, la portata e l'efficacia del testamento (se costituisse institutio a titolo di erede universale ovvero mera assegnazione/assegno divisionale), la ammissibilità dell'azione di riduzione proposta tardivamente, e l'accertamento in appello di una donazione indiretta non rimessa in discussione in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione, valutando i motivi incidentali, ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale (insufficiente motivazione della Corte d'Appello circa la portata effettuale del testamento e la necessità di una disamina articolata: la sentenza d'appello è stata cassata in parte e il giudice di rinvio dovrà fornire una motivazione esaustiva e passare per i passaggi interpretativi indicati dalla Corte), e ha accolto il terzo motivo del ricorso incidentale (la Corte d'Appello ha ritenuto ammissibile un'azione di riduzione che, in realtà, non risultava proposta e tempestivamente formalizzata nel rispetto delle decadenze del procedimento di primo grado: quella parte è stata cassata). Quanto al ricorso principale, la Corte ha ritenuto fondati alcuni motivi connessi (in particolare ha riscontrato l'esistenza di un giudicato interno sul rigetto in primo grado dell'accertamento della donazione, che precludeva alla Corte d'Appello di riesaminare la questione e quindi l'accertamento di una donazione indiretta in appello è stato censurato). Diversi altri motivi sono stati ritenuti assorbiti. In sintesi: la sentenza della Corte d'Appello è stata parzialmente cassata e rimessa al giudice di merito per nuovo esame riguardo all'interpretazione della scheda testamentaria e agli effetti (assegnazione reale vs. assegno divisionale/istituzione di erede), nonché per adeguare il processo alla necessità di regolarizzare la posizione processuale rispetto all'azione di riduzione; inoltre è stata censurata la pronuncia d'appello circa la donazione indiretta quando la questione era stata definitivamente decisa in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del minimo motivazionale: la Corte ha ritenuto la motivazione di merito inadeguata sotto tale profilo (secondo motivo ricorso incidentale).

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al dovere di motivazione delle decisioni; la Corte ha censurato motivazioni meramente assertive della Corte d'appello.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in rapporto alla completezza e all'adeguatezza della motivazione; la Corte ha ritenuto manchevole la motivazione sul punto interpretativo del testamento.

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    Fondamento della doglianza per apparente o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, utilizzato per censurare la sentenza d'appello.

  • art. 567 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dell'obbligo informativo per la vendita di beni pignorati: la Corte ha chiarito che la documentazione ipocatastale richiesta per la vendita non equivale a requisito di ammissibilità per l'azione di divisione ereditaria.

  • art. 784 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del litisconsorzio necessario per la divisione e della verifica di titolarità della comproprietà; la Corte ha affermato che, in mancanza di contestazione e con elementi del CTU, può essere sufficiente la prova indiziaria.

  • art. 588 c.c.

    Norma richiamata nei ragionamenti sull'institutio ex certa re (istituzione di erede per una certa cosa): la Corte ha indicato che occorreva verificare se la scheda testamentaria configurasse tale istituzione.

  • art. 733 c.c.

    Citato nella distinzione tra assegno divisionale obbligatorio e attribuzione reale: la Corte ha indicato che la Corte d'appello doveva verificare se la disposizione testamentaria fosse da qualificare come assegno divisionale ex art. 733.

  • art. 734 c.c.

    Richiamato in relazione alla divisione parziale del testatore e agli effetti sulla composizione delle quote ereditarie.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina delle memorie e delle domande consequenziali: la Corte ha verificato se l'azione di riduzione fosse stata tempestivamente proposta o se fosse nuova e tardiva.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'inammissibilità di nuove produzioni documentali in appello; la Corte ha valutato la regolarità delle prove e delle produzioni in grado.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso principale relativi alla donazione e ai presupposti probatori dell'accertamento di liberalità.

  • art. 2697 c.c.

    Evocato in relazione all'onere della prova e alla contestazione della produzione documentale recata in appello.

  • art. 743 c.c.

    Richiamato nella discussione sulla possibile esclusione di donazione nei rapporti sociali tra soci: la Corte ha valutato la rilevanza dell'interesse personale del solvens e la disciplina societaria.

  • art. 554 c.c.

    Richiamato in ordine alle regole sulla riunione delle masse ereditarie e sulle operazioni di divisione.

  • art. 726 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla divisione e sulla stima dei beni al momento dell'apertura della successione.

  • art. 718 e 727 c.c.

    Richiamati in relazione alla formazione delle quote ereditarie e ai criteri di attribuzione (quota in natura vs. equivalente in denaro).

Massime di principio

  • Nei giudizi di divisione ereditaria la mancata produzione in primo grado di certificazione ipocatastale non equivale automaticamente a inammissibilità della domanda: la prova della comproprietà può essere fornita anche indirettamente (CTU, mancata contestazione delle parti) e il giudice può ordinare integrazioni istruttorie.
  • La portata di una scheda testamentaria va interpretata dettagliatamente: il giudice deve verificare se la disposizione ha efficacia reale (instituzione/attribuzione) o è un'assegnazione meramente divisionale/assegno divisionale; l'interpretazione può avvalersi di elementi estrinseci (atto di acquisto, considerazione unitaria del bene) se il testo è oscuro.
  • L'azione di riduzione è autonoma rispetto alla domanda di divisione: se non è stata proposta nei termini e modi previsti nel processo di primo grado, non può essere considerata come validamente introdotta in appello; introdurla tardivamente può comportare inammissibilità.
  • Se in un giudizio di primo grado una questione è già stata decisa con efficace impostazione e non è stata impugnata, si configura un giudicato interno che preclude la riapertura della stessa materia in appello a cura della controparte.
  • La donazione indiretta si configura sulla base dell'animus donandi e dell'effetto di liberalità (es. pagamento del debito altrui senza esercizio di regresso); tuttavia l'accertamento richiede rispetto delle regole processuali e non può essere riformulato in appello se la medesima domanda era stata definitivamente respinta in prime cure.
  • Il giudice di merito deve motivare passo per passo nelle questioni interpretative delicate (testamento, riunione delle masse ereditarie, composizione delle quote): motivazioni sommative o apodittiche sono vietate e possono determinare la cassazione per vizio di motivazione.

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