Cassazione Penale, Sentenza n. 33303/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (detenuto)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo di un detenuto ristretto in regime ex art. 41-bis Ord. pen. contro il diniego dell'autorizzazione ad acquistare al sopravvitto lievito e farina, beni non consentiti dall'Amministrazione penitenziaria per ragioni di sicurezza. Il Tribunale aveva ritenuto la limitazione illegittima, poiché non era stata dimostrata una concreta funzionalità del divieto rispetto alle esigenze di sicurezza e perché la disciplina determinava un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti comuni delle carceri continentali. Il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la casa circondariale hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: l'esercizio da parte del Tribunale di sorveglianza di poteri giurisdizionali non spettanti, in assenza di una lesione attuale e grave di diritti soggettivi; la falsa applicazione del principio di non discriminazione, assumendo che il raffronto dovesse riguardare soltanto detenuti sottoposti alla medesima disciplina nello stesso istituto; la violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), Ord. pen., sostenendo che il lievito e la farina fossero sostanze potenzialmente infiammabili e che il Tribunale avesse illogicamente disconosciuto la ratio di sicurezza del divieto. La difesa del detenuto ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché trasmesso a una casella di posta elettronica certificata errata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, l'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020 è inammissibile, anche se l'indirizzo è riferibile all'ufficio giudiziario competente, salvo che l'impugnazione sia successivamente inoltrata, nei termini, dalla casella errata a quella corretta. Nel caso concreto il ricorso era stato inviato il 12 marzo 2026 a una casella diversa da quella inserita nell'elenco ministeriale e non risultava successivamente trasmesso alla casella corretta; il timbro apposto manualmente sul frontespizio dal Tribunale di sorveglianza non è stato ritenuto equivalente al successivo inoltro telematico richiesto. La Corte non ha quindi esaminato i motivi sostanziali relativi al regime ex art. 41-bis, al divieto di acquisto di lievito e farina e al principio di non discriminazione. Non sono state poste a carico del Ministero le spese processuali né somme in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di parte pubblica.
Norme richiamate
art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Nel regime transitorio del processo penale telematico, l'impugnazione deve essere trasmessa a un indirizzo PEC compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati; l'invio a un indirizzo non incluso determina l'inammissibilità, salvo il successivo inoltro, nei termini, dalla casella errata a quella corretta.
decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020
Individua gli indirizzi PEC abilitati alla ricezione degli atti di impugnazione; l'indirizzo utilizzato nel caso concreto non era compreso nell'elenco applicabile.
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), Ord. pen.
Norma invocata dal ricorrente per sostenere la legittimità del divieto di introduzione o acquisto di lievito e farina in relazione alle esigenze di sicurezza del regime differenziato; la Corte non ne ha esaminato il merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 6 CEDU
La disciplina degli indirizzi PEC è stata ritenuta compatibile con il diritto di accesso alla giustizia, poiché la restrizione alla facoltà di impugnazione è prevedibile, non impone oneri eccessivi e non integra un formalismo eccessivo.
La Corte ha escluso la condanna della parte pubblica alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio applicabile alle parti pubbliche.
Massime di principio
- Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, l'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco ufficiale degli indirizzi abilitati è inammissibile, anche quando l'indirizzo sia riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla.
- L'inammissibilità derivante dall'invio a una casella PEC non abilitata può essere evitata soltanto se, entro i termini di legge, l'impugnazione viene inoltrata dalla casella errata alla casella corretta inclusa nell'elenco ufficiale; un timbro manuale apposto sul frontespizio dell'atto non equivale a tale successivo inoltro telematico.
- La disciplina che impone l'utilizzo di indirizzi PEC predeterminati costituisce una restrizione prevedibile e non eccessivamente onerosa alla facoltà di impugnazione e, secondo il principio richiamato, non viola il diritto di accesso alla giustizia garantito dall'art. 6 CEDU.
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