Malattia, il giorno prima del certificato è coperto anche con la visita in ambulatorio
Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026 l'INPS, su parere concorde del Ministero del lavoro, supera l'esclusione della visita ambulatoriale: il giorno immediatamente precedente al certificato è indennizzabile se non è sabato, domenica o festivo infrasettimanale.
- Dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della circolare INPS n. 92/2026, la tutela previdenziale della malattia copre il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche quando la visita è avvenuta nell'ambulatorio del medico curante, non più solo a domicilio.
- Il giorno precedente resta escluso se è sabato, domenica o festivo infrasettimanale, perché in quei giorni opera la continuità assistenziale; e resta escluso se la data dichiarata di inizio malattia è anteriore di oltre un giorno al certificato.
- La regola generale non cambia: l'evento decorre dalla data di redazione del certificato (circolari n. 63/1991 e n. 147/1996, richiamate e confermate). Il giorno precedente è un'eccezione, che ora vale anche per l'ambulatorio.
- Il primo giorno di malattia determina il conteggio della carenza, le percentuali di indennità, il periodo massimo indennizzabile e le eventuali sanzioni: spostarlo indietro di un giorno sposta tutto il calcolo.
- La circolare non prevede la revisione degli eventi anteriori al 4 settembre e non regola i trattamenti a carico del datore: carenza, integrazioni e comporto restano affidati ai contratti collettivi.
La fonte · INPS
Circolare numero 92 del 04-09-2026
Il lavoratore che si ammala e riesce a farsi visitare dal medico di famiglia solo il giorno dopo, in ambulatorio, da questo mese non perde la copertura INPS del primo giorno. Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, firmata dal Direttore generale e adottata su parere concorde del Ministero del lavoro, l'Istituto estende alla visita ambulatoriale il riconoscimento del giorno immediatamente precedente al certificato, finora ammesso solo per la visita domiciliare.
È una modifica di prassi, non di legge, ma incide su un punto che si ripete in ogni elaborazione delle buste paga: la data di inizio dell'evento.
La regola che resta
La circolare conferma il principio generale. Ai fini della tutela previdenziale la malattia decorre dalla data di redazione del certificato che attesta l'incapacità temporanea al lavoro. La base è l'art. 2, comma 3, del Regolamento per le prestazioni economiche dell'INAM (deliberazione del 10 aprile 1963, ratificata con decreto ministeriale 16 maggio 1963), secondo cui l'indennità spetta dal quarto giorno di malattia, computato dal giorno della chiamata del medico risultante dal certificato o, quando questa indicazione manca, dalla data della prima visita medica. L'INPS ne ha tratto, con le circolari n. 134368 del 28 gennaio 1981, n. 63 del 7 marzo 1991 e n. 147 del 15 luglio 1996, la regola per cui il primo giorno coincide, in generale, con la data di rilascio del certificato.
La data non è un dettaglio. Secondo la circolare determina:
- il conteggio della carenza, cioè i primi tre giorni non indennizzati dall'INPS;
- le percentuali di indennizzo;
- il periodo massimo assistibile;
- l'applicazione di eventuali sanzioni, ad esempio per l'assenza alla visita medica di controllo.
Il giorno precedente: com'era
Già prima l'INPS riconosceva il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato, a due condizioni: che il medico curante compilasse il campo «Dichiara di essere ammalato dal...» indicando quel giorno, e che la visita fosse domiciliare. I due campi, presenti nel vecchio certificato cartaceo (modulo OPM/1), sono stati recepiti nel certificato telematico.
La ragione era evitare di penalizzare il lavoratore che chiama il medico ma viene visitato il giorno dopo: gli accordi collettivi dei medici di medicina generale consentono di effettuare la visita domiciliare richiesta entro le ore 12 del giorno successivo, facoltà confermata da ultimo dall'art. 43, comma 6, dell'accordo collettivo nazionale del 15 gennaio 2026. Il criterio valeva anche per i certificati di continuazione e di ricaduta.
Il riconoscimento era escluso in tre casi:
- quando la data dichiarata di inizio malattia era anteriore di oltre un giorno al certificato, perché non poteva coincidere con la chiamata del medico;
- quando il giorno precedente era sabato, domenica o festivo infrasettimanale, perché in quei giorni il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale;
- quando la visita era avvenuta nell'ambulatorio del medico curante.
Cosa cambia
La circolare interviene sul terzo caso. L'Istituto prende atto della riorganizzazione dell'assistenza territoriale, della diminuzione dei medici di medicina generale, dei maggiori carichi di lavoro e della prassi di programmare gli accessi agli ambulatori per evitare il sovraffollamento: il medico può non riuscire né a recarsi a domicilio entro il giorno successivo, né a ricevere subito il paziente in studio.
Il passaggio decisivo è questo:
a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.
Resta fermo il rispetto del periodo massimo assistibile previsto dalla legge.
| Giorno precedente al certificato | Visita domiciliare | Visita in ambulatorio |
|---|---|---|
| Giorno feriale da lunedì a venerdì, dichiarato dal medico | Riconosciuto, come già prima | Riconosciuto dal 4 settembre 2026 |
| Sabato o domenica | Non riconosciuto | Non riconosciuto |
| Festivo infrasettimanale | Non riconosciuto | Non riconosciuto |
| Data di inizio anteriore di oltre un giorno | Non riconosciuto | Non riconosciuto |
Un esempio. Il lavoratore sta male martedì, chiama il medico, ottiene un appuntamento in ambulatorio per mercoledì e il medico, nel certificato del mercoledì, dichiara la malattia dal martedì. Fino al 3 settembre il martedì restava scoperto; ora è il primo giorno dell'evento. Se invece il certificato è del lunedì e il medico dichiara la malattia dalla domenica, la domenica non è riconosciuta né con visita domiciliare né in ambulatorio.
Cosa la circolare non dice
Il testo è breve e lascia alcuni punti alla prassi applicativa.
- Decorrenza. La nuova regola si applica «a decorrere dalla data di pubblicazione», cioè dal 4 settembre 2026. Non è chiarito se il riferimento sia al certificato redatto da quella data o al giorno di malattia riconosciuto: resta incerto il caso del certificato del 4 settembre che dichiara la malattia dal 3. Non è prevista la revisione degli eventi precedenti.
- Continuazione e ricaduta. La circolare ricorda che il vecchio criterio valeva anche per questi certificati, ma non ripete il punto per la visita ambulatoriale. L'applicazione estensiva è coerente con l'impostazione del documento, ma non è scritta.
- Prefestivi e altri medici. L'esclusione riguarda sabato, domenica e festivi infrasettimanali: dei prefestivi la circolare non parla. Non si occupa neppure dei certificati rilasciati da medici diversi dal curante, dal pronto soccorso o in telemedicina.
- Pubblico impiego. La circolare riguarda la prestazione di malattia erogata dall'INPS. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico è a carico dell'amministrazione e segue le regole del rispettivo contratto collettivo.
Gli effetti in busta paga
Anticipare di un giorno l'inizio dell'evento sposta di un giorno tutto il conteggio: la carenza comincia prima e l'indennità INPS parte un giorno prima; anche il periodo massimo indennizzabile nell'anno si consuma a partire da quel giorno.
La circolare non si occupa dei trattamenti che gravano sul datore di lavoro. Nei primi tre giorni la retribuzione, quando è dovuta, discende dal contratto collettivo applicato; lo stesso vale per le integrazioni all'indennità INPS. Sul piano del rapporto di lavoro, il giorno precedente attestato dal medico e riconosciuto dall'Istituto è un giorno di assenza per malattia: è coerente gestirlo come tale nella giustificazione dell'assenza e nel calcolo del periodo di comporto previsto dall'art. 2110 c.c. e dal contratto collettivo, salvo diversa disciplina contrattuale.
Cosa fare in studio
- Aggiornare le procedure paghe. Per gli eventi con certificato dal 4 settembre 2026 va verificato se il medico ha dichiarato l'inizio della malattia il giorno precedente, anche con visita ambulatoriale, e va anticipato l'inizio dell'evento quando quel giorno è feriale.
- Controllare gli attestati. Il dato rilevante è la data di inizio indicata dal medico nel campo «Dichiara di essere ammalato dal...» del certificato telematico: va verificata sull'attestato di malattia a disposizione del datore (art. 2 del d.l. n. 663/1979).
- Ricalcolare carenza e integrazioni. Lo spostamento del primo giorno cambia la collocazione dei tre giorni di carenza e, secondo il contratto collettivo, la misura dell'integrazione a carico dell'azienda.
- Aggiornare il conteggio del comporto. Il giorno precedente riconosciuto va, di regola, conteggiato tra le assenze per malattia: conviene verificare come lo tratta il contratto collettivo applicato.
- Informare i dipendenti. La novità riguarda soprattutto chi, per l'organizzazione dello studio medico, ottiene un appuntamento il giorno dopo. Conviene ricordare che il riconoscimento dipende da quanto il medico attesta nel certificato e che sabato, domenica e festivi restano esclusi.
- Attendere le istruzioni operative. Per le situazioni non chiarite dal testo, come i certificati di continuazione o i casi a cavallo del 4 settembre, è prudente seguire eventuali messaggi applicativi dell'INPS.
Ogni situazione va letta sul certificato e sul contratto collettivo applicato: data della visita, tipo di visita, giorno della settimana, disciplina contrattuale della carenza e del comporto.
Domande frequenti
Da quando l'INPS riconosce il giorno prima del certificato anche con visita in ambulatorio?
Dalla data di pubblicazione della circolare n. 92/2026, cioè dal 4 settembre 2026. La circolare non prevede la revisione degli eventi anteriori.
In quali casi il giorno precedente non è riconosciuto?
Quando è sabato, domenica o festivo infrasettimanale, perché in quei giorni opera il servizio di continuità assistenziale, e quando la data di inizio dichiarata nel certificato è anteriore di oltre un giorno alla sua redazione. Resta fermo il periodo massimo assistibile (circolare INPS n. 92/2026).
Il certificato deve essere retrodatato?
No. Il certificato porta la data della visita; il medico curante indica nel campo «Dichiara di essere ammalato dal...» il giorno immediatamente precedente. È su questa dichiarazione che l'INPS riconosce il giorno in più (circolare n. 92/2026).
Cambia qualcosa per la carenza a carico del datore di lavoro?
La circolare non disciplina i trattamenti a carico del datore. Il giorno precedente riconosciuto diventa però il primo giorno dell'evento: la carenza e le eventuali integrazioni previste dal contratto collettivo si calcolano a partire da quel giorno.
La novità vale anche per i dipendenti pubblici?
La circolare n. 92/2026 riguarda la prestazione di malattia erogata dall'INPS. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico della malattia è a carico dell'amministrazione e segue le regole del contratto collettivo di comparto.
Fonti citate
Tutte le fonti citate nell’articolo sono consultabili direttamente. Apri la scheda per leggere il documento e verificarlo alla fonte.
- Circolare numero 92 del 04-09-20264 set 2026
- Circolare numero 63 del 7-3-19917 mar 1991
- Circolare numero 147 del 15-7-199615 lug 1996
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