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Circolare

Circolare numero 147 del 15-7-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni su sei profili della disciplina delle prestazioni economiche di malattia e maternità. In particolare, ridefinisce il calcolo del periodo massimo indennizzabile per i lavoratori agricoli a tempo determinato, precisa quali atti interrompono la prescrizione, chiarisce la decorrenza dell’indennità di malattia in relazione alla certificazione, disciplina il rilievo delle comunicazioni preventive di assenza durante le fasce di reperibilità, conferma il diritto alle prestazioni in presenza di particolari benefici contributivi e esclude effetti indennizzabili dalle autorizzazioni ad astensioni anticipate per le lavoratrici autonome.

Chiarimenti su indennità di malattia e maternità: lavoratori agricoli, prescrizione, decorrenza della malattia, reperibilità, benefici contributivi e lavoratrici autonome

Chiarimenti su malattia e maternità: prestazioni, prescrizione e casistiche particolari

La circolare interviene su diversi aspetti applicativi delle prestazioni economiche di malattia e maternità, con particolare attenzione ai lavoratori agricoli a tempo determinato, ai termini di prescrizione e alle conseguenze di certificazioni, controlli e benefici contributivi. Le indicazioni modificano o precisano precedenti istruzioni operative e sono destinate a incidere sia sulla liquidazione delle prestazioni sia sulla valutazione delle domande già definite nei limiti di legge.

Lavoratori agricoli a tempo determinato: periodo massimo indennizzabile

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato il periodo massimo annuo di malattia indennizzabile deve essere determinato considerando il numero effettivo netto delle giornate di indennità da corrispondere. La circolare chiarisce che non vanno computate nel tetto massimo le giornate di carenza e le festività cadenti nei singoli periodi di malattia, fermo restando che una festività ricompresa nel periodo di carenza va contata una sola volta.

L’orientamento si fonda sull’interpretazione dell’art. 5, comma 6, del D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, e comporta un adeguamento delle precedenti istruzioni. Il diritto alla prestazione va assicurato per un numero di giornate corrispondente a quelle di iscrizione negli elenchi dell’anno precedente, con il limite complessivo di 180 giornate annue. In concreto, se nell’anno di riferimento il lavoratore si ammala per un numero di giornate superiore a quello di iscrizione, l’indennità resta dovuta fino a esaurimento delle giornate effettivamente indennizzabili, tenendo conto del numero risultante dagli elenchi anagrafici.

Resta inoltre fermo che le giornate di malattia non indennizzate per infrazioni del lavoratore, quali ritardato invio della certificazione o assenza a visita di controllo, continuano a essere computate nel periodo massimo. La circolare precisa infatti che, in tali ipotesi, l’esclusione dal conteggio altererebbe l’efficacia della sanzione.

Le nuove disposizioni si applicano, su richiesta degli interessati, anche ai casi già definiti, purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione e non sia intervenuta decadenza o sentenza passata in giudicato.

Prescrizione: atti interruttivi dell’Istituto e dell’assicurato

In materia di prestazioni economiche di malattia e maternità, la circolare richiama l’art. 2944 c.c. e chiarisce quando un atto può interrompere la prescrizione. La semplice richiesta dell’Istituto di documenti o informazioni all’assicurato non costituisce, di regola, riconoscimento del diritto, perché è normalmente funzionale all’istruttoria e all’accertamento dell’esistenza della prestazione.

L’effetto interruttivo richiede invece un atto che implichi in modo non equivoco l’ammissione dell’esistenza del diritto o che sia incompatibile con una volontà contraria. La circolare indica come esempi la liquidazione di acconti e le comunicazioni di accoglimento della domanda.

Per evitare incertezze, nelle richieste di documenti inviate agli assicurati è opportuno inserire una clausola espressa di salvaguardia della prescrizione, precisando che la richiesta non implica riconoscimento del diritto e non interrompe la prescrizione annuale. Viene anche suggerito un testo esemplificativo da utilizzare nelle richieste e nei solleciti.

Sul versante opposto, qualsiasi atto scritto dell’interessato, presentato prima del compimento della prescrizione, è idoneo a interromperla se da esso risulta, anche implicitamente, la volontà di far valere il diritto alla prestazione. A titolo esemplificativo, sono richiamati solleciti, istanze e documentazione attestante il diritto richiesto, come l’iscrizione d’urgenza o il modello di indennità di malattia per i lavoratori agricoli e, per i lavoratori autonomi, la copia dei bollettini di versamento.

Decorrenza dell’indennità di malattia e rilevanza della certificazione

La circolare precisa i criteri per la decorrenza della prestazione di malattia. In base alla regola generale, il quarto giorno di malattia, da cui decorre il trattamento economico, viene conteggiato dalla data di rilascio del certificato. Tuttavia, l’Istituto ammette che possa essere riconosciuto anche il giorno immediatamente precedente, se sul certificato è compilata l’indicazione del giorno dal quale il lavoratore dichiara di essere ammalato.

Questa possibilità vale anche per i certificati di continuazione e di ricaduta, ma è collegata alla facoltà di effettuare la visita medica richiesta dopo le ore 10 il giorno successivo, secondo quanto richiamato dal D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, art. 20. La deroga non si applica però quando la data indicata retroagisce di oltre un giorno rispetto al rilascio del certificato, poiché in tal caso non può essere considerata una semplice indicazione della chiamata del medico.

La stessa esclusione opera anche quando il certificato appare retrodatato di un solo giorno, ma dalle circostanze emerge che si trattava di visita ambulatoriale. In queste ipotesi, le giornate anteriori al rilascio non sono considerate documentate e non sono indennizzabili. La decorrenza della malattia indennizzabile va quindi conteggiata dalla data del certificato, non solo per i certificati iniziali ma anche per quelli di continuazione, se la continuità tra i periodi risulta interrotta per le ragioni indicate.

Resta tuttavia possibile ritenere unico il periodo di malattia, agli altri effetti come carenza e computo del 20° giorno, quando l’interruzione coincida con una festività oppure con sabato e domenica, salvo che risulti altrimenti che si tratti di episodi morbosi distinti.

Assenza alla visita di controllo e comunicazione preventiva durante le fasce di reperibilità

La circolare affronta il tema delle assenze durante le fasce orarie di reperibilità e chiarisce che la preventiva comunicazione dell’allontanamento dal domicilio, anche se accompagnata dall’indicazione dei motivi, non basta da sola a rendere giustificata l’assenza alla visita di controllo.

L’assenza può essere riconosciuta come giustificata solo quando sussistano le condizioni di imprescindibilità e indifferibilità previste dalla disciplina applicabile e richiamate dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 99/1984. Per questo motivo, il lavoratore deve essere invitato a procurarsi la documentazione probatoria necessaria, soprattutto se la visita di controllo sia stata comunque disposta o richiesta dal datore di lavoro.

Le comunicazioni preventive, quindi, non sostituiscono la prova della giustificazione dell’assenza, ma possono essere recepite nell’ambito della valutazione complessiva del caso.

Prestazioni economiche e benefici contributivi

La circolare conferma un principio di carattere generale: l’esistenza di benefici contributivi, come l’abbattimento o la riduzione delle aliquote o l’applicazione di regimi contributivi particolari, non comporta di per sé l’esclusione dal diritto alle prestazioni economiche di malattia e maternità.

L’esclusione può operare solo se una disposizione espressa lo prevede oppure quando il diritto alla prestazione è comunque incompatibile con la qualifica o con il settore di inquadramento dei lavoratori interessati. È richiamato, come esempio, il caso degli impiegati dell’industria per la malattia.

Per i contratti di formazione e lavoro si ricorda inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 149/1993, secondo cui eventi oggettivamente impeditivi della formazione, come malattia, gravidanza e puerperio, devono consentire la proroga del contratto per un periodo pari alla sospensione, al fine di completare la formazione prevista.

Lavoratrici autonome: irrilevanza delle autorizzazioni ad astensione anticipata

In materia di maternità delle lavoratrici autonome, la circolare precisa che la legge n. 546/1987 non prevede una vera e propria astensione obbligatoria dal lavoro, ma solo un periodo indennizzabile che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

Di conseguenza, eventuali autorizzazioni ad astensioni anticipate dal lavoro rilasciate dagli Ispettorati del lavoro non possono produrre alcun effetto indennizzabile a carico dell’Istituto. La presenza del provvedimento autorizzativo, quindi, non altera il perimetro legale del diritto alla prestazione.

Punti principali

Calcolo del limite annuo indennizzabile per i lavoratori agricoli a tempo determinato

Il periodo massimo di malattia indennizzabile deve essere conteggiato sulla base del numero effettivo netto di giornate di indennità spettanti, senza includere le giornate di carenza e le festività cadenti nei singoli periodi di malattia. Restano invece computabili le giornate non indennizzate per infrazioni del lavoratore, perché altrimenti verrebbe vanificata la sanzione. Il limite resta comunque quello complessivo annuo di 180 giornate e, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, il diritto va parametrato alle giornate di iscrizione negli elenchi dell’anno precedente.

Atti interruttivi della prescrizione

La semplice richiesta dell’Istituto di documenti o notizie non vale, di regola, come riconoscimento del diritto e non interrompe la prescrizione, perché ha funzione istruttoria. L’effetto interruttivo si configura solo se l’atto dell’Istituto implica in modo inequivoco l’ammissione del diritto, come nella liquidazione di acconti o in comunicazioni di accoglimento. Al contrario, per l’assicurato è utile qualsiasi atto scritto diretto all’Istituto, prima della scadenza, da cui emerga anche implicitamente la volontà di far valere il diritto; vi rientrano solleciti, istanze e documentazione probatoria.

Decorrenza dell’indennità di malattia

La regola generale fa decorrere l’indennità dal quarto giorno di malattia, computato di massima dalla data del rilascio del certificato. È ammesso anche il giorno immediatamente precedente, ma solo se sul certificato è compilata la voce che indica la data di inizio dell’ammalarsi. Tale possibilità non opera se la data retroagisce di oltre un giorno oppure se, pur essendo retrodatata di un solo giorno, risulta che si trattava di visita ambulatoriale. In tali casi i giorni anteriori alla data del certificato sono non documentati e non indennizzabili. Se la continuità tra certificati risulta interrotta per questi motivi, il periodo è unico solo ai fini della carenza e del computo del 20° giorno quando l’interruzione coincide con una festività o con sabato/domenica, salvo che non si tratti di episodi morbosi distinti.

Assenze durante le fasce di reperibilità e visita di controllo

La preventiva comunicazione di allontanamento dal domicilio non basta, da sola, a giustificare l’assenza alla visita di controllo. L’assenza è giustificata solo in presenza delle ordinarie condizioni di imprescindibilità e indifferibilità. È quindi opportuno che il lavoratore acquisisca documentazione idonea a provare la giustificazione dell’assenza, soprattutto se la visita è stata già disposta o richiesta dal datore di lavoro. Le comunicazioni preventive possono essere prese in considerazione, ma non sostituiscono la prova richiesta ai fini dell’esclusione della sanzione ex art. 5 della legge n. 638/1983.

Diritto alle prestazioni in presenza di benefici contributivi

La presenza di agevolazioni contributive, riduzioni di aliquote o regimi contributivi particolari non esclude di per sé il diritto alle prestazioni economiche di malattia e maternità. L’esclusione vale solo se prevista espressamente dalla legge o se dipende dalla qualifica o dal settore di inquadramento dei lavoratori. Per i contratti di formazione e lavoro viene richiamato anche l’orientamento della Corte costituzionale, secondo cui eventi come malattia, gravidanza e puerperio sospendono la formazione e ne consentono la proroga per un periodo pari alla sospensione.

Lavoratrici autonome e astensione anticipata dal lavoro

Per le lavoratrici autonome beneficiarie dell’indennità di maternità non è prevista alcuna astensione obbligatoria dal lavoro, ma solo un periodo indennizzabile compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. Di conseguenza, eventuali autorizzazioni ad astensioni anticipate rilasciate dagli Ispettorati del lavoro non producono alcun diritto a indennizzo da parte dell’Istituto.

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