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Circolare

Circolare numero 92 del 04-09-2026

Con la presente circolare si forniscono nuove indicazioni sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS conferma che, in via generale, la malattia decorre dalla data di redazione del certificato medico, rilevante per carenza, misura dell’indennità, durata massima e sanzioni. In via evolutiva, dalla pubblicazione della circolare viene riconosciuta la tutela previdenziale anche per il giorno immediatamente precedente al certificato quando la visita sia ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale né sabato o domenica. Restano ferme le altre condizioni e il rispetto del periodo massimo assistibile.

Riconoscimento previdenziale del giorno precedente al rilascio del certificato di malattia anche per visita ambulatoriale

Riconoscimento del giorno precedente al certificato di malattia

La circolare disciplina il computo del primo giorno di malattia ai fini della tutela previdenziale INPS, confermando la decorrenza ordinaria dalla data di redazione del certificato medico e introducendo, in via evolutiva, il riconoscimento del giorno immediatamente precedente anche in caso di visita ambulatoriale.

Decorrenza ordinaria e rilevanza del primo giorno

Per ottenere la prestazione previdenziale di malattia, il lavoratore deve presentare il certificato medico attestante l’incapacità temporanea al lavoro. In base all’articolo 2, comma 3, del Regolamento per le prestazioni economiche adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INAM del 10 aprile 1963 e ratificato con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 16 maggio 1963, l’indennità giornaliera decorre dal quarto giorno di malattia, computato dal giorno della chiamata del medico curante risultante dal certificato o, in mancanza, dalla data della prima visita medica.

L’INPS ha successivamente chiarito, con le circolari n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, n. 63 del 7 marzo 1991 e n. 147 del 15 luglio 1996, che il primo giorno dell’evento è generalmente individuato nella data di rilascio della certificazione. Tale data rileva per:

  • il computo dei primi tre giorni di carenza non indennizzati dall’INPS;
  • l’applicazione delle percentuali di indennizzo;
  • il calcolo del periodo massimo assistibile;
  • l’eventuale applicazione di sanzioni, tra cui quelle relative all’assenza alla visita medica di controllo.

Riconoscimento del giorno precedente alla certificazione

L’INPS già riconosceva, ai fini previdenziali, il giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato quando il medico curante valorizzava nel certificato i seguenti elementi:

  • la dichiarazione "Dichiara di essere ammalato dal...", indicando il giorno precedente alla visita;
  • l’indicazione della visita domiciliare.

Queste sezioni, già previste nel certificato cartaceo modello OPM/1, sono state recepite anche nel certificato telematico di malattia, secondo il disciplinare tecnico allegato al decreto interministeriale 18 aprile 2012.

Il criterio è stato previsto per evitare che il lavoratore fosse penalizzato quando la visita medica non potesse essere effettuata nello stesso giorno della chiamata al medico curante. La disciplina contrattuale dei Medici di Medicina Generale consente infatti di effettuare la visita domiciliare richiesta entro le ore 12.00 del giorno immediatamente successivo, qualora il medico la ritenga strettamente necessaria. Tale facoltà è stata da ultimo confermata dall’articolo 43, comma 6, dell’ACN del 15 gennaio 2026.

Precedenti limiti al riconoscimento

Prima della nuova interpretazione, il riconoscimento del giorno precedente non operava in alcune ipotesi specifiche. In particolare, era escluso quando:

  • la data indicata nel campo "Dichiara di essere ammalato dal..." fosse anteriore di oltre un giorno rispetto alla data del certificato, poiché non avrebbe potuto ragionevolmente coincidere con la data della chiamata del lavoratore;
  • il giorno precedente fosse un festivo infrasettimanale, oppure un sabato o una domenica, poiché in tali giornate il lavoratore avrebbe dovuto rivolgersi al servizio di continuità assistenziale;
  • la visita fosse stata effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.

Il criterio era applicabile anche ai certificati di continuazione e di ricaduta della malattia.

Nuova interpretazione per le visite ambulatoriali

La circolare prende atto dei cambiamenti intervenuti nell’assistenza territoriale e nell’organizzazione dell’attività dei Medici di Medicina Generale. Tra gli elementi considerati figurano la riorganizzazione dell’assistenza territoriale, la diminuzione del numero dei medici su scala nazionale, l’aumento dei carichi di lavoro e dei compiti organizzativi e assistenziali, nonché la prassi di programmare gli accessi ambulatoriali per ridurre il sovraffollamento delle sale d’attesa.

Tali fattori possono impedire al medico di recarsi al domicilio del lavoratore entro il giorno successivo oppure di riceverlo immediatamente presso lo studio. Per garantire una tutela effettiva ed equa e uniformità di trattamento sul territorio nazionale, l’INPS, con il concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, supera il precedente orientamento applicativo.

Regola applicabile dalla pubblicazione della circolare

A decorrere dalla data di pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche quando la visita è stata effettuata in ambulatorio.

Restano necessarie le seguenti condizioni:

  • il giorno riconosciuto deve essere immediatamente precedente alla data di redazione del certificato;
  • il certificato deve attestare, sulla base della valutazione clinica del medico, lo stato di incapacità temporanea al lavoro;
  • il giorno precedente non deve essere un festivo infrasettimanale;
  • il giorno precedente non deve cadere di sabato o di domenica;
  • deve essere rispettato il periodo massimo assistibile previsto dalla legge.

La decorrenza dalla data del certificato resta quindi la regola generale, mentre il riconoscimento del giorno precedente costituisce l’eccezione ora estesa anche alla visita ambulatoriale, nei limiti sopra indicati.

Punti principali

Decorrenza ordinaria della malattia

L’evento decorre normalmente dalla data di redazione del certificato medico che attesta l’incapacità temporanea al lavoro. Tale data incide sul computo della carenza, sulle percentuali di indennizzo, sul periodo massimo assistibile e sull’eventuale applicazione di sanzioni.

Riconoscimento del giorno precedente

L’INPS riconosce la tutela previdenziale per il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato quando il medico attesta nel certificato che il lavoratore è ammalato dal giorno precedente. La regola si applica anche alle certificazioni di continuazione e ricaduta.

Nuova estensione alle visite ambulatoriali

A decorrere dalla pubblicazione della circolare, il giorno precedente è riconosciuto anche quando la visita è effettuata presso l’ambulatorio del medico curante, superando il precedente orientamento che escludeva tale ipotesi.

Esclusioni

Il riconoscimento non opera se il giorno indicato come precedente è anteriore di oltre un giorno rispetto alla visita, oppure se tale giorno è un festivo infrasettimanale, sabato o domenica, considerata la possibilità di ricorrere alla continuità assistenziale.

Motivazioni della modifica

L’interpretazione evolutiva tiene conto della riorganizzazione dell’assistenza territoriale, della riduzione dei Medici di Medicina Generale, dell’aumento dei carichi di lavoro e della programmazione degli accessi ambulatoriali per evitare il sovraffollamento.

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